Introduzione

La riforma Cartabia, come noto, introduce alcune novità anche in materia di consulenti tecnici d’ufficio, occupandosi, oltre che della figura del ctu in ambito di processo familiare, anche della parte relativa alla tenuta dell’albo presso i tribunali.

Delimitando il campo di indagine a ciò che qui ci interessa, ossia la figura del perito assicurativo iscritto all’albo ctu, senza entrare nel merito dell’intera impalcatura delle modifiche delle disposizioni di attuazione al cpc dedicate all’albo, vorremmo fare qualche breve riflessione su un aspetto in particolare: la formazione e l’aggiornamento professionale dei periti assicurativi iscritti al ruolo ex art. 157 CAP.

Di quale formazione e di quale aggiornamento professionale parliamo?

Procediamo con ordine.

Formazione iniziale ed accesso al ruolo dei periti assicurativi

L’art. 156 CAP, nel riservare l’attività di accertamento e stima dei danni derivanti da circolazione stradale ai periti iscritti nel ruolo tenuto da Consap, rinvia al successivo art. 158 per la descrizione dei requisiti necessari per accedervi, demandando a Consap, appunto, il compito di dare indicazioni di dettaglio con suo regolamento. L’art. 158, comma 1, lett. e) richiede, tra l’altro, il possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore (uno qualsiasi), o di una laurea triennale (anche qui senza nulla specificare in merito al percorso formativo); la lett. f) richiede un tirocinio biennale presso un perito abilitato.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede invece che, “ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla Consap tramite una prova di idoneità, consistente in materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività” (prima parte del comma). Si rinvia al regolamento Consap per l’individuazione di titoli di ammissione e modalità di svolgimento della prova (seconda parte del comma).

Mi sembra, quindi, di capire, che, ai fini dell’accesso al ruolo dei periti assicurativi tenuto da Consap, è sufficiente superare un esame di idoneità essendo in possesso di un titolo di studio qualunque, purché si tratti di un diploma o di una laurea triennale. Poi però si deve avere svolto un tirocinio biennale presso un perito iscritto e già operante. L’esame verte sulle materie sopra viste e consiste, come meglio chiarisce il regolamento Consap che a breve vedremo, “in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno”.

Prima di andare avanti, sorgono due domande: la prima è se sia sufficiente un diploma o una laurea di qualsiasi indirizzo per accedere all’esame di idoneità. Ossia, se per fare il medico devo studiare medicina e per fare l’avvocato devo studiare giurisprudenza, perché per fare il perito assicurativo mi basta un diploma o una laurea qualunque? Con una laurea in lettere e un tirocinio biennale avrò le conoscenze giuste per essere un buon perito? Ma c’è l’esame da superare, si risponderà! Ma anche per diventare medico o avvocato o commercialista si supera un esame (di Stato)! Certo, ma quelli sono esami per iscriversi in un albo!

La riposta non ci convince, ma ci conduce alla seconda domanda: se quindi si vuole trasformare il ruolo dei periti assicurativi in albo, è legittimo ritenere che sarebbe necessario dare anche maggiore garanzia di preparazione dei futuri periti, costruendo per loro un percorso di studi ad hoc? Cui si aggiungerà poi un esame di Stato pari a quello sostenuto per accedere a tutte le professioni tradizionalmente definite ordinistiche. Perché l’esame di idoneità da solo forse non è garanzia di adeguata preparazione e competenza per accedere al un albo.

Il Regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015, descrive l’esame di idoneità all’art. 9, che qui si riporta nel suo comma 3:

“La prova di idoneità, ai sensi dell’art. 158, comma 3 del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L’esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno”.

Tutto lo scibile dell’aspirante perito deve emergere da un questionario a risposta multipla sulle materie indicate (si noti bene: le materie sono elencate in via esemplificativa) mentre le sue competenze emergeranno da una perizia.

Non crediamo che, soprattutto in vista della istituzione dell’albo, questa modalità di accertamento delle adeguate cognizioni e capacità professionali ad opera di Consap (art. 158 cit.) possa dirsi sufficiente alla dignità professionale che si cerca di realizzare con la riforma ancora tutta da scrivere.

Formazione continua e aggiornamento professionale

Se sui requisiti d’accesso c’è qualche perplessità e forse anche qualcosa da migliorare, la situazione diventa ancor più scoraggiante se ci spostiamo sul piano dell’aggiornamento del perito una volta iscritto, non essendovi nella normativa primaria o in quella di attuazione alcun cenno in merito. Almeno così pare di capire.

L’art. 159 del Cap, nel prevedere le ipotesi di cancellazione del perito dal ruolo, indica genericamente alla lettera b) “la perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 158, comma 1, lettere a, b, c, d”. Tra questi non vi è l’aggiornamento professionale costante e continuo. Né si può arrivare ad intravedere un qualsivoglia obbligo di aggiornamento nel comma 3 dell’art. 158 cit, che prevede, come visto sopra, “adeguate cognizioni e capacità professionali” ai fini dell’iscrizione, in quanto detto comma non viene menzionato dall’art. 159 e i detti requisiti non vengono considerati tra le cause di cancellazione dal ruolo.

Ciò che non è previsto non lo si può imporre. Quindi, è palmare che, verificate le adeguante cognizioni e capacità professionali all’atto della prova idoneità, nessuna verifica ulteriore sarà esercitata sul perito iscritto rispetto al suo aggiornamento professionale. Il perito iscritto potrà arrivare a fine carriera senza aver frequentato un solo corso di aggiornamento.

Nessun conforto proviene dal citato Reg. Consap n.1, il quale, all’art. 5, comma 2, prevede genericamente che “I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale”; come dire, si lascia al buonsenso del singolo professionista.

La riforma Cartabia

Cosa c’entra con tutto ciò la riforma Cartabia in corso?

Il comma 16 della legge 206 del 2021 (cd. legge delega per la riforma del processo civile) è interamente dedicato alla modifica degli articoli del cpc relativi all’albo ctu presso i tribunali.

In particolare, alla lettera e), la delega dispone che il Governo dovrà attenersi al presente principio e criterio direttivo: “prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti”.

La norma pare muoversi nella direzione di un aggiornamento continuo obbligatorio che dovrebbe diventare un requisito necessario ai fini della permanenza nell’albo ctu.

Infatti, lo schema di decreto attuativo in corso di approvazione (atto 407 Governo), prima di tutto, dà piena applicazione alle indicazioni della delega, prevedendo all’art. 4, che tra i requisiti di iscrizione all’albo ctu debbano essere ricompresi “gli obblighi di formazione continua” e aggiungendo poco oltre che l’art. 18 delle disp. att. cpc, dedicato alla revisione dell’albo, continui a mantenere la previsione della cancellazione dei consulenti dall’albo qualora sia venuto meno uno dei requisiti per l’iscrizione. Abbassa il termine di verifica dei requisiti da quattro a due anni. Ciò vuol dire, che la mancanza del requisito della formazione e aggiornamento continuo determinerà la cancellazione dall’albo.

Orbene, fermo restando che bisognerà vedere con quali modalità si darà attuazione a questa previsione, è di tutta evidenza che c’è una frattura tra ciò che prevede l’attuale normativa sulla professione del perito, non tenuto ad alcun obbligo di aggiornamento, e la futura disciplina degli albi ctu, che impone obblighi specifici di conoscenze e competenze non solo per iscriversi ma anche per rimanere nell’albo.

Come si coordineranno le due normative e come i periti pensano di adeguarsi ad una esigenza ormai improcrastinabilmente legata all’esercizio di quasi tutte le professioni intellettuali, ma soprattutto di quelle ordinistiche?

Si potrebbe pensare di iniziare una riflessione in tempi adeguati e far confluire anche tutto ciò in una possibile futura proposta di riforma professionale, i cui tempi continuano a dilatarsi.

© Annunziata Candida Fusco

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