Il perito assicurativo è un professionista “indipendente” che, nella sua qualità di esperto, verifica ed attesta l’esistenza del danno (cosiddetto accertamento) ed individua i costi di ripristino (cosiddetta stima) delle cose danneggiate in seguito ad incidente stradale, furto o incendio di un veicolo a motore o natante così decidendo i conseguenti risarcimenti per conto dei privati, delle imprese assicurative o delle autorità giudiziarie. Nell’ambito della propria attività ed a seconda del contenuto del mandato ricevuto, il perito potrà essere chiamato ad effettuare sopralluoghi, analisi, accertamenti, valutazioni, studi, relazioni.

Per questo motivo la legge richiede che il perito sia competente e indipendente. Professionalità e trasparenza devono essere chiaramente certificate affinché si possa operare come perito assicurativo in Italia.

CHE REQUISITI DEVE AVERE IL PERITO?

L’attività di perito è regolamentata ormai da tempo, prima con la Legge n. 166/1992 (abrogata) e, attualmente, con il D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), che prevede l’obbligo di iscrizione al Ruolo per coloro che effettuano, professionalmente, l’accertamento e la stima dei danni alle cose danneggiate in conseguenza di incidenti derivanti dalla circolazione, dal furto, o dall’incendio di veicoli a motore o natanti soggetti al regime di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.

L’attività peritale, l’iscrizione al ruolo e le modalità dell’esame sono disciplinate secondo il Regolamento CONSAP n.1 del 23 ottobre 2015. Infatti, la gestione del ruolo è passata alla CONSAP, mentre l’ISVAP è stato sostituito dall’IVASS.

1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;

f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;

g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l’attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Per avere tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione Cliccate qui (Consap: Informazioni per i candidati al Ruolo).

IL COMPORTAMENTO DEL PERITO

Il perito deve fornire la sua consulenza in maniera autonoma come persona terza estranea nella valutazione del danno riconoscendo il giusto risarcimento al danneggiato.

Il perito non lo è per Legge un dipendente delle compagnie di assicurazioni, né un mediatore assicurativo. Non può essere un agente monomandatario o un broker indipendente e non deve lavorare o gestire officine in qualità di riparatore di veicoli o natanti.

Le caratteristiche del perito sono onestà, cortesia e competenza garantita da un costante aggiornamento professionale.

Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza (Art. 156 comma 3 Codice delle Assicurazioni Private).

UTILITA’ DEL PERITO?

Il perito ha le qualità di terzietà e le competenze per essere individuato quale figura professionale Garante per l’accertamento e la verifica dell’esecuzione delle riparazioni secondo le regole dell’arte.

Per questo motivo la figura del perito deve essere a disposizione dell’intero settore, di tutti gli interlocutori e non di una sola fetta di mercato.

La sua prestazione deve essere rivolta a: automobilisti (es. danneggiati, acquirenti di veicoli usati, ecc.), associazioni dei consumatori, riparatori (es. carrozzerie, officine meccaniche, ecc.), Uffici Giudiziari, avvocati, compagnie assicuratrici, concessionarie, aziende di noleggio, enti pubblici e privati, collezionisti.

QUALI SONO LE ATTIVITA’ DEL PERITO?

L’attività prevalente del perito è l’accertamento e la stima dei danni dei veicoli a motore e dei natanti a seguito di un sinistro stradale.

Ma il perito può offrire la sua consulenza rivolta allo studio dei vincoli contrattuali nelle garanzie dirette (kasco, furto, atti vandalici, ecc.) al fine di accertare valutare e quantificarne il costo della riparazione.

Ulteriormente, il perito determina il valore di mercato di un veicolo sinistrato e non, ed gli eventuali costi accessori (rottamazione veicolo, costi di nuova immatricolazione, ecc.).

E’ un’attività supplementare del perito quella di accertare e verificare l’esito delle riparazioni di un veicolo o un natante al fine di certificare che il ripristino sia stato effettuato in ottemperanza alle regole ed allo stato dell’arte.

Inoltre, il perito espleta o può essere incaricato ad espletare accertamenti e verifiche tecniche ai veicoli responsabili di un sinistro al fine di riscontrare la coerenza e la compatibilità dei danni.

Infine, tra le attività che il perito può svolgere ci sono:

1. gli arbitrati.

L’arbitrato un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie disciplinato agli artt. 806 – 840 c.p.c. in cui la decisione viene rimessa dalle parti ad uno o più soggetti privati che si pronunciano con lodo.

2. Le perizie asseverate e giurate.

Nella prima il perito, oltre a redigere la perizia, è tenuto ad asseverare la veridicità dei contenuti e la correttezza professionalità dimostrata nell’adempiere al compito. Il perito si tutte le responsabilità firmando la relazione peritale dinanzi ad un pubblico ufficiale, in genere il cancelliere del Tribunale.

La perizia giurata è una perizia che, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento che va fatto dinnanzi ad un cancelliere del Tribunale o dinanzi al Giudice di Pace. In caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale.

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