ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione denominata A.I.P.E.D. – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, ai sensi dell’art 36 c.c., senza scopi o fini di lucro, apartitica e apolitica e riunisce periti abilitati all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché alla loro efficienza e condizione.

ARTICOLO 2 – SEDE

L’Associazione ha Sede Legale e Direzione Amministrativa a Roma in Via Paola Falconieri 110. L’Associazione può costituire sedi regionali, provinciali e locali permanenti o temporanee anche in altri luoghi. Il trasferimento della sede in comune diverso da quello di Roma non costituisce modifica dello statuto e può avvenire con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 – DURATA

L’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4 – SCOPI

L’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni:

  1. Esercita in modo espresso e più ampio funzioni di difesa della categoria nei suoi aspetti morali e materiali, tutela i legittimi diritti individuali e collettivi dei suoi iscritti. Ha funzione di garantire i requisiti di terzietà, di imparzialità e di indipendenza del tecnico nello svolgimento della propria attività professionale.
  2. Si propone, quindi, di promuovere il Perito Estimatore Danni quale figura estranea agli interessi delle parti, nella propria attività estimativa, riconsegnando la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza del professionista rispetto alle parti e all’oggetto della controversia.
  3. Si propone di studiare le norme attuali relative alla figura del Perito Estimatore Danni ed i rapporti che intercorrono fra gli stessi e la committenza esponendo agli Organi Istituzionali miglioramenti della posizione funzionale e professionale che i Periti occupano nel mondo del lavoro finalizzate al raggiungimento di una modifica legislativa.
  4. Si propone, inoltre, di intraprendere ogni iniziativa utile a tutelare e promuovere la professione, la valorizzazione delle competenze, la professionalità, la certificazione e la qualificazione degli associati mediante la promozione di corsi professionali così come stabilito all’interno del Regolamento Consap n. 1 del 23.10.2015 e sostenendo tutte le iniziative politiche, amministrative e giuridiche idonee a determinare il progresso della condizione professionale degli associati.
  5. Esercita funzioni di divulgazione, informazione al fine di far conoscere ai propri associati le attività svolte e le problematiche della categoria.
  6. L’Associazione provvede inoltre:
  7. a sviluppare le relazioni con altre categorie professionali interessate a problematiche comuni al fine di meglio promuovere la figura del perito e garantirne gli spazi professionali e sociali di competenza;
  8. a tutelare gli interessi economici e previdenziali degli iscritti tramite convenzioni, anche non aventi carattere di esclusività, con altre organizzazioni che soddisfino questi requisiti verificando che il loro operato ed il loro statuto siano congruenti con il rispetto delle scelte associative.

ARTICOLO 5 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione le seguenti figure:

  1. Periti che esercitano l’attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e del Regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015 e successive modifiche.
  2. Tutti i Periti specialisti nei diversi rami danni.
  3. Gli specialisti o i tecnici esperti in viabilità del traffico o nella ricostruzione della cinematica dei sinistri.
  4. Gli iscritti all’Associazione che, avendo smesso la libera professione, abbiano intenzione di continuare a partecipare alla vita sociale.

ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE

  1. La domanda di ammissione a Socio deve essere inviata in forma scritta alla Segreteria, corredata dei documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 5 del presente Statuto e approvata dal Consiglio Direttivo.
  2. La qualità di Socio, dopo l’accettazione della domanda, si acquisisce con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e con il versamento del contributo una tantum di adesione stabilito dal medesimo Consiglio Direttivo.
  3. La quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le nuove domande per le quali il termine è fissato entro 30 giorni dall’accettazione.
  4. Sono Soci di diritto coloro che risultano iscritti nell’elenco dell’Associazione al momento dell’approvazione del presente Statuto.
  5. Ogni Socio aderisce e rispetta il codice etico-deontologico dell’Associazione e s’impegna alla formazione e all’aggiornamento continuo, secondo quanto stabilito dal Regolamento Consap di cui all’art. 5.
  6. Gli iscritti all’Associazione dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, di probità, di riservatezza e di rettitudine professionale ed attenersi scrupolosamente al codice di etica professionale.

ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI ESCLUSIONE

  1. L’adesione all’Associazione s’intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso mediante comunicazione scritta entro 60 giorni prima della scadenza dell’iscrizione o causa decesso.
  2. Il Socio che viene meno ai doveri derivanti dagli scopi e dalle norme che regolano l’Associazione verrà escluso dall’Associazione con decisione del Consiglio Direttivo. L’interessato ha diritto di ricorrere con atto scritto al Collegio dei Probiviri indicando le motivazioni del proprio ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
  3. Tutti i Soci che, non essendo in regola con il versamento della quota annuale di cui all’art. 6 comma 3 e non si siano dimessi secondo le modalità di cui all’art. 7 comma 1, o non siano stati indicati come decaduti o non siano stati espulsi dall’Associazione, fino alla regolarizzazione ed in ragione della propria posizione amministrativa, non hanno diritto di voto e di intervento all’assemblea dell’Associazione e potranno ricevere comunicazioni parziali rispetto a tutti gli altri Soci in regola con la posizione amministrativa.
  4. Tutti i Soci non in regola con il versamento della quota annuale di cui all’art. 6 comma 3, verranno esclusi dall’Associazione decorsi 60 giorni dalla scadenza e riammessi all’atto del pagamento delle quote insolute.
  5. Il Socio che si trovi coinvolto, anche solo a livello di indagini preliminari in fatti di rilevanza penale dovrà darne immediata notizia alla Presidenza che sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo. Gli eventuali provvedimenti potranno essere:
  6. ammonizione o deplorazione;
  7. esclusione temporanea dalla qualità di associato;
  8. espulsione definitiva dall’Associazione.
  9. Qualora le indagini riguardino l’attività professionale per fatti che ne ledano l’onorabilità, la probità e la rettitudine, l’associato entro 30 giorni dovrà autosospendersi sino all’esito delle stesse.

ARTICOLO 8 – QUOTE SOCIALI

Il contributo sociale è annuale e la sua misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea Generale dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vice Presidente
  5. Il Segretario
  6. Il Tesoriere
  7. Il Collegio dei Revisori
  8. Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI:

  1. È costituita dai Soci ordinari, in regola con i pagamenti delle quote associative.
  2. È convocata dal Presidente o richiesta da almeno due terzi del Consiglio Direttivo mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica certificata, fax o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  3. Nella comunicazione, oltre all’ordine del giorno, verrà indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno, a distanza di non meno di un’ora dalla prima. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. Ogni Socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro Socio. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’elezione a scadenza degli organi associativi.
  4. L’assemblea elegge il Presidente dell’Associazione, il Vice presidente, il Tesoriere, che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo nonché gli altri eventuali membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo ha un durata in carica di quattro anni ed è rieleggibile.
  3. Per i primi quattro anni il Consiglio Direttivo è designato dall’Atto Costitutivo dell’Associazione, salvo diversa successiva delibera.
  4. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione inviata con Raccomandata a mezzo posta con ricevuta di ritorno, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo fax, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’incontro. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a 8 giorni.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  7. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza.
  8. II Consiglio Direttivo si deve riunire almeno due volte l’anno per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Al Consiglio Direttivo compete:
  2. curare l’ordinaria amministrazione, proporre all’assemblea le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione;
  4. redigere la relazione annuale, con il programma di attività;
  5. proporre e realizzare progetti;
  6. costituire apposite commissioni consultive o di studio;
  7. conferire incarichi e nominare esperti;
  8. predisporre e/o approvare accordi con altre strutture di rappresentanza e non;
  9. fissare l’ammontare della quota di iscrizione e delle quote sociali che gli associati sono tenuti a versare annualmente e le modalità di pagamento.
  10. Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, fino ad un terzo degli eletti, i restanti componenti coopteranno i membri mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
  11. Nel caso in cui il Consiglio si sia ridotto a meno dei due terzi dei suoi componenti originari, esso s’intenderà automaticamente decaduto e si dovrà convocare entro sei mesi l’assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni.

ARTICOLO 13 – RAPPRESENTANZA

  1. II Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Egli dirige l’Associazione, convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
  2. Il Presidente svolge anche la funzione di portavoce ufficiale dell’Associazione.

In caso di necessità il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente o dal Segretario o da un membro del Consiglio Direttivo delegato.

  1. Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo; in casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere, o delegare, atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  2. Il Vicepresidente ed il Segretario vengono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra i propri membri. Il Segretario tiene aggiornato il registro dei soci, redige il verbale delle riunioni dell’assemblea e, congiuntamente, con il Presidente, amministra il fondo comune, collabora con il Presidente ai fini del raggiungimento degli scopi associativi e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  3. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
  4. Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di voti.

ARTICOLO 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

  1. Il Collegio dei Revisori, nominato dall’assemblea dei Soci, è composto da tre membri e due supplementari.
  2. Il Collegio dei Revisori controlla l’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Associazione, con ogni potere di accertamento e di ispezione, illustrando al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale, le risultanze di bilancio.

ARTICOLO 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’assemblea dei Soci, è composto da tre membri e due supplementari.
  2. Il Collegio dei Probiviri oltre che ad esercitare le funzioni di cui all’art 7 dello Statuto, sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto ed alle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune.

Art. 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell’assemblea.

ARTICOLO 17 – DURATA DELLE CARICHE

  1. Tutti i componenti degli organi sociali dell’Associazione durano in carica massimo quattro anni e possono essere rieletti.
  2. Essi decadono prima del compimento dei quattro anni anche:
  3. per eventuale revoca da parte degli organi dell’Associazione che li hanno designati;
  4. per dimissioni;
  5. per sopraggiunti motivi di incompatibilità.
  6. Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso. Tutte le spese di rappresentanza per le attività associative sono a carico dell’Associazione.

ARTICOLO 18 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo ed il libro degli aderenti all’Associazione.
  2. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo del precedente esercizio nonché il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
  3. I bilanci ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede dell’Associazione.

ARTICOLO 19 – PATRIMONIO, ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

  1. L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
  3. II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale d’iscrizione all’Associazione. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.
  4. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
  5. I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
  6. E’ espressamente privata l’intrasmissibilità della quota, e di ogni contributo, associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, nonché la rivalutabilità della stessa.
  7. L’Associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di tre.
  8. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre due anni. L’assemblea, che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei Liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, devolveranno l’eventuale attività finanziaria e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità ai sensi dell’art. 5 comma 1 punto 4 quinques lettera b) del D. Lgs. 460/97, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

  1. Qualunque controversia sorgesse, in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
  2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale del Comune della Sede Legale dell’Associazione.

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge relative alle associazioni a scopo non lucrativo.

Atto Costitutivo e Statuto AIPED OSCURATO