II presente codice è costituito dall’insieme dei principi e delle regole di Etica professionale che ogni Perito Estimatore di Danni deve osservare, ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale ed elevi la qualità della prestazione in rap­porto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni Perito Estimatore di Danni deve sentirsi impegnato affinchè le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organi­smi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Estimatore di Danni iscritto alla associazione A.I.P.E.D.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1  II         Perito Estimatore di Danni nell’esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.

ART. Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Estimatore di Danni debbono rispettare le presenti norme di Etica Professionale al fine di garantire il decoro della Categoria alla quale appartengono.

ART. II Perito Estimatore di Danni deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potreb­bero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

ART. L’esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull’indipendenza professionale.

ART. II Perito Estimatore di Danni deve denunciare al Consiglio Direttivo ogni tentativo di imposizione contraria alle pre­senti norme di etica professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

ART. II Perito Estimatore di Danni, nell’esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da dif­ferenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.

ART. II Perito Estimatore di Danni deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più compe­titive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

ART. II Perito Estimatore di Danni non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti norme, neppure al di fuori dell’esercizio della professione.

I RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 9 II Perito Estimatore di Danni deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell’intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e cor­rettezza, debbono caratterizzare l’attività del Perito Estimatore di Danni nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

ART. 10 II Perito Estimatore di Danni che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega iscritto che sia stato sosti­tuito ed accertarsi che quest’ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

ART. 11 Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra Colleghi iscritti nella Associazione, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

ART. 12 Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Estimatore di Danni dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

ART. 13 II Perito Estimatore di Danni che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega iscritto, dovrà informare di ciò il direttivo della associazione.

ART. 14 II Perito Estimatore di Danni che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega iscritto, per motivi attinenti l’esercizio della profes­sione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il direttivo per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente.

ART. 15 II Perito Estimatore di Danni non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati a norma delle vigenti tariffe, la cui osservanza è preciso dovere del professionista, salvo per le sole eccezioni previste dalle Leggi.

I RAPPORTI CON I COMMITTENTI

ART. 16 II rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Estimatore di Danni deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svol­gimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall’incarico.

ART. 17 II Perito Estimatore di Danni deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell’incarico conferitogli.

ART. 18 II Perito Estimatore di Danni, nell’eseguire l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell’intera categoria.

ART. 19 II Perito Estimatore di Danni è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente. L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Estimatore Danni deve informa­re i suoi collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione po­sta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

ART. 20 II Perito Estimatore di Danni deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a Colleghi competenti nello specifico campo inerente l’incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali riten­ga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

ART. 21 Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il Perito Estimatore di Danni potrà farsi sostituire da persona competente nell’ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell’incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

ART. 22 II Perito Estimatore di Danni potrà recedere dall’incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare i prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giu­sta causa.

ART 23 Qualora nell’espletamento dell’incarico affidatogli il Perito Estimatore di Danni instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui si dispone.