In attuazione dell’art. 1, comma 75 vicies quater, l. 160/2019, modificato dalla l. 177/2024 (Riforma del CdS), il Mit ha emanato il Decreto 210 del 27 giugno 2025, ancora in corso di pubblicazione su GU, avente ad oggetto “i criteri e le modalità di stampa dei contrassegni identificativi per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di garantirne l’uniformità, la sicurezza e l’inalterabilità degli stessi” (art. 1, co.1, lett. a); e “i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche dei contrassegni, ai fini dell’univoca identificazione di ciascun monopattino” (art. 1, co. 1, lett. b).

Il Decreto consta di appena tre articoli e due allegati: l’allegato A dedicato alla lett. a) cit. e l’allegato B dedicato alla lett. b) cit.

Riportiamo il testo dell’art. 1, comma 75 vicies quater, norma di rango primario che demandava alla norma attuativa questo aspetto così importante per la mobilità leggera.

«I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall’articolo 208, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell’ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite applicativo informatico dedicato».

La norma costituisce il giusto complemento del comma 75 quater, il quale recita: “È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quatercon contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies”.

Rinviando alla lettura dell’allegato decreto, possiamo qui evidenziare alcuni aspetti essenziali:

1) “Il contrassegno identificativo è applicato in modo visibile e permanente sul monopattino elettrico nell’apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore. In assenza di tale alloggiamento, il contrassegno identificativo è applicato perpendicolarmente al piano di simmetria longitudinale del piantone dello sterzo nella parte anteriore dello stesso. Il contrassegno di forma rettangolare è posizionato sul lato corto che costituisce la base della sequenza alfanumerica in modo che la stessa risulti chiaramente leggibile” (art. 2, comma 3, Dm).

2) “In caso di mancata o non corretta applicazione del contrassegno identificativo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 75-undevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” (art. 2, comma 4, Dm).

3) la sanzione prevista dalla citata norma per chi circola su monopattino in violazione del secondo periodo del comma 75 quater (mancanza di contrassegno) è costituita dal pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla sanzione pecuniaria ai aggiunge sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino “quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW” (comma 75 vicies, primo periodo).

Si ricorda infine che finalmente la disponibilità del “targhino” renderà effettiva anche l’altra previsione, già operante dall’entrata in vigore della l. 177/2024, ma rimasta lettera morta, della copertura assicurativa. Come noto, infatti, la disposizione di cui al comma 75 vicies quinquies non ha potuto trovare attuazione in quanto la copertura assicurativa rca è strettamente connessa al fatto che il mezzo sia fornito di “targa”. Finalmente si potrà procedere anche con questo indispensabile adempimento, la cui inosservanza farà scattare ancora una volta le sanzioni previste dal comma 75 undevicies. Si riporta di seguito il comma 75 vicies quinquies:

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

Per il comunicato del Mit si veda il seguente link Decreto Capo Dipartimento n. 210 del 27/06/2025

© Annunziata Candida Fusco

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