Cass. ord. n. 30996 del 26 novembre 2025

Con la pronuncia in esame la Cassazione torna ad affrontare un argomento non nuovo sul quale prende posizione in maniera chiara ed incontrovertibile.

Il caso riguarda un sinistro stradale portato davanti al Tribunale di Agrigento che accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni per lesioni personali di un soggetto che, alla guida del suo motociclo, era stato investito da un veicolo Hyundai che effettuava invasione dell’opposta corsia di marcia. Riconosciuta una invalidità permanente del 32%, il giudice condannava la compagnia assicurativa a versare la differenza sulla somma già corrisposta in sede stragiudiziale. Ma tale importo era ritenuto incongruo dal danneggiato il quale proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Palermo. Quest’ultima rivedeva la statuizione relativa alle spese, che veniva ritoccata in favore dell’appellante, ma rigettava la domanda sulla revisione dell’invalidità riconosciuta, reputandola corretta. Questo “sul presupposto dell’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione di una perizia di parte, che era stata redatta successivamente alla sentenza di primo grado”.

Il danneggiato proponeva ricorso in Cassazione sulla base dei tre seguenti motivi:

  • Si contestava l’assunto secondo cui era tardiva la produzione della consulenza tecnica di parte perché introdotta solo in appello in quanto redatta dopo la sentenza di primo grado;
  • Si contestava la posizione del giudice di secondo grado che non aveva esaminato le censure mosse alla ctu attraverso la consulenza di parte, essendosi limitato ad aderire alle risultanze della ctu;
  • Si contestava che il giudice non avesse risposto alle censure mosse dall’appellante alla ctu e che non avesse accolto l’istanza di rinnovazione della stessa.

La Corte di Cassazione reputa fondati i primi due motivi e assorbito il terzo.

Nonostante l’ampiezza della motivazione della Corte, la parte che qui ci interessa è la prima, relativa alla erronea valutazione del giudice di secondo grado che, disattendendo un orientamento consolidato, ha reputato inammissibile la produzione per la prima volta in appello della consulenza tecnica di parte.

La possibilità di produrre una ctp per la prima volta in appello è stata già affermata dalla Cassazione nelle sue precedenti pronunce. Volendoci limitare solo a quanto ricordato nell’ord. 30996/2025, qui esaminata, si ripercorre la sentenza a Sezioni Unite in essa richiamata.

Secondo le Sezioni unite,

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dell’art. 195 c.p.c., u.c., (…) ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (sul punto la Cassazione richiama Cass., n. 32965/2024  e Cass. 26525/2024).

Se andiamo a leggere integralmente la pronuncia a Sez. Un., scopriamo altre due massime di diritto elaborate:

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridicoche possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”. “Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92 comma 1, u.p., c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”.

Ma l’ordinanza 30996/2025 va oltre e precisa l’ulteriore violazione commessa dalla Corte palermitana. L’aver omesso ingresso alla ctp in appello, considerandola inammissibile, ha comportato una palese e grave violazione del principio del contraddittorio:

L’illegittima preclusione all’ingresso delle osservazioni tecniche contenute nella perizia di parte (e, dunque, l’assoluta pretermissione di qualsivoglia riferimento alle stesse nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado) ha determinato, infatti, una violazione del principio del contraddittorio che, in quanto presidiato da disposizioni di rango costituzionale (artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.) e sovranazionali (art. 6 CEDU), rileva di per sé, senza, cioè, che sia necessario addurre profili di decisività dell’attività processuale illegittimamente conculcata rispetto al contenuto della susseguente decisione”.

Segue una carrellata di pronunce sul punto che la Corte elenca dettagliatamente a partire dalle Sezioni Unite n. 36596/2021: si rinvia alla lettura integrale dell’ordinanza, che si allega in calce, per gli interessanti casi enumerati.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sent. della Corte di Agrigento con rinvio alla stessa in altra composizione affinché rivaluti la sua posizione alla luce del principio di diritto enunciato, chiedendo quindi di considerare la ctp esclusa.

© Annunziata Candida Fusco

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