Nel processo civile, la consulenza tecnica di parte rappresenta spesso uno strumento essenziale per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il corretto contraddittorio tra le parti.
Ma cosa accade alle spese sostenute per il consulente tecnico di parte (CTP)? Possono essere liquidate dal giudice anche in assenza di una specifica richiesta? E quando possono essere considerate superflue?
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sul tema, ribadendo alcuni principi di particolare interesse per professionisti e operatori del diritto.
🔶 Pubblichiamo un approfondimento a cura dell’Avv. Annunziata Candida Fusco.
Con ordinanza del 23 marzo 2026 n. 6949, relatore Dr. Rossetti, la Cassazione afferma il principio secondo cui “le spese che la parte ha sostenuto … per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le spese processuali di cui all’art. 91, primo comma, cpc” proprio come le spese per il difensore; pertanto, esse “costituiscono spese processuali al pari delle altre” e come tali “andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte”.
“Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso”.
La pronuncia sancisce così la prevalenza di detto orientamento, già in passato sostenuto, in contrasto con altro orientamento che invece escludeva la ripetibilità delle spese per ctp in mancanza di prova dell’effettivo esborso.
Continua la pronuncia: “Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897)”. L’assunzione dell’obbligazione è implicita nel conferimento dell’incarico professionale al consulente, che si svolge secondo le regole del mandato, il quale si presume oneroso (art. 1709 cc). Tale conclusione appare coerente con quelle che si svolgono in materia di refusione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa: nessuno mette in discussione il diritto di quest’ultima ad ottenere la refusione degli onorari del proprio difensore senza dimostrazione che questi sia stato già pagato. Lo stesso principio dovrà dunque valere anche per le spese necessarie alla nomina del consulente di parte.
In mancanza di prova dell’esborso, la liquidazione sarà fatta dal giudice d’ufficio, “applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.05.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio”.
Contraddittorio dire, perciò, che dette spese sono superflue o eccessive:
“È inspiegabile il giudizio di “superfluità”, dal momento che in primo grado fu nominato un consulente d’ufficio, e tanto legittimava la parte a nominare un consulente di parte (art. 201 c.p.c.)”.
In conclusione, la sentenza d’appello viene cassata nella parte de quo e rinviata ad altro giudice dello stesso tribunale sulla base del seguente principio:
“la nomina di un consulente di parte fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”.




