Accade spesso che, a seguito di richiesta di risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale, sorgano contestazioni sull’effettivo importo da riconoscere al danneggiato in quanto alcune voci di danno non sono univocamente determinabili.

Tra queste, sicuramente il costo della manodopera della carrozzeria che ha effettuato le riparazioni o anche le ore necessarie alle riparazioni e infine ulteriori costi quali quelli di verniciatura o di smaltimento rifiuti.

Gli interrogativi che ruotano intorno a questo tema sono vari.

E’ bene fare qualche precisazione sui casi che si possono verificare.

Le contestazioni del costo della manodopera da parte delle imprese assicurative

Sempre più spesso accade che, in sede di liquidazione del danno in via stragiudiziale, sorgano contestazioni con le compagnie sul costo della manodopera da riconoscere nell’ambito dell’importo complessivo da corrispondere al danneggiato.

Vi è da premettere che sarebbe opportuno fare alcune debite distinzioni, tenuto conto che altro è avanzare una richiesta risarcitoria rispetto ad un veicolo non riparato altro è avere una fattura di riparazione; altro ancora è avanzare una richiesta risarcitoria in qualità di cessionario del credito quando il cessionario è la carrozzeria che ha effettuato (o intende effettuare) le riparazioni del veicolo danneggiato (caso tipico oggetto delle maggiori contestazioni).

L’art. 148 del Cod. ass. prevede espressamente che la richiesta di risarcimento indirizzata all’impresa assicurativa debba recare “l’indicazione … del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (…) Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati” (comma 1).

La prima ipotesi contemplata dall’articolo citato è appunto quella di una determinazione del danno compiuta previo accertamento e stima prima che il veicolo sia riparato in quanto messo a disposizione secondo i termini indicati. In questo caso, in assenza di preventivo o di una perizia di parte, difficilmente il danneggiato potrà contestare alla compagnia i modi e i criteri relativi alla determinazione del costo orario della manodopera, salvo trovarsi poi nell’incresciosa circostanza di aver accettato una somma che magari non sarà sufficiente a riparare integralmente il suo veicolo. Oppure, dover fare il giro dei riparatori per verificare chi gli fa il prezzo migliore per coprire le spese con l’importo ricevuto.

Escluso questo caso limite, sia nell’ipotesi di una richiesta di risarcimento accompagnata da un preventivo sia nell’ipotesi di una richiesta accompagnata da una fattura di riparazione, il danneggiato avrà la possibilità di un contraddittorio con la compagnia in sede liquidativa, partendo ovviamente dall’elaborato peritale restituito dopo l’ispezione dal perito fiduciario.

Quali sono le contestazioni in sede di trattativa stragiudiziale?

Le compagnie tendono a ridurre le ore di manodopera; ma ancor di più a ridurre il costo della manodopera, riconoscendo costi orari più bassi rispetto a quelli indicati nel preventivo o fattura della carrozzeria di fiducia del danneggiato.

Sulla base di quale motivazione le compagnie riducono il costo della manodopera?

Tendenzialmente, la risposta delle compagnie è che si segue la media dei costi di mercato nell’area territoriale di riferimento, considerata anche la “fascia” di appartenenza della carrozzeria.

Senza voler generalizzare, prendiamo spunto da una comunicazione di una nota compagnia assicurativa che da qualche tempo sta circolando in rete e che sembra rispondere al quesito in questione.

La comunicazione è scaricabile al seguente link

https://www.ilcarrozziere.it/blog/wp-content/uploads/2022/01/UnipolSai-non-motiva-il-costo-orarioi-1.pdf

Dalla lettura della predetta, sembra potersi ricavare che il danneggiato (che si intuisce essere una carrozzeria cessionaria del credito) chiedeva motivazione dettagliata sulle modalità di determinazione dei costi di manodopera, che la compagnia aveva liquidato in misura più bassa rispetto a quelli presumibilmente indicati dalla carrozzeria.

La compagnia spiega che l’offerta formulata contemplava un importo determinato “sulla base della quantificazione dei danni effettuata dal perito, che nella propria perizia … ha riportato in maniera analitica e dettagliata tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione dell’importo oggetto dell’offerta di liquidazione”.

«Coerentemente con le attuali prassi di mercato, infatti, la perizia descrive accuratamente le singole voci di danno riscontrate sul veicolo, la tipologia di lavorazioni necessarie in relazione a ciascuna di esse e la relativa difficoltà di lavorazione, i tempi stimati per ogni intervento e il costo orario valutato congruo per la relativa manodopera (con ulteriore distinzione tra lavorazioni meccaniche e di carrozzeria)».

Più specificamente, la compagnia reputa di non essere tenuta, ai sensi dell’art. 148 cit., a motivare ulteriormente i costi di manodopera per le riparazioni del veicolo incidentato, i quali consistono in «valori che sono stati oggetto di valutazione tecnica autonoma ed indipendente da parte del perito (al pari degli altri elementi indicati in perizia) e che, nel caso di specie, risultano peraltro essere ricompresi nel “range di mercato”».

Risultano, ad avviso della compagnia, assolutamente fuori luogo le considerazioni del danneggiato che mette in discussione l’autonomia e la competenza del perito in merito alla determinazione del costo della manodopera, il quale, a dire del danneggiato, essendo completamente asservito alle direttive della sua mandante, non può essere considerato attendibile nelle sue stime.

La risposta della compagnia:

«Ne consegue che non è configurabile alcun tentativo, da parte della Compagnia, di eludere la richiesta di chiarimenti “scaricando la responsabilità delle contestate scelte sull’anello debole cioè sulla rete peritale”, quanto piuttosto una chiara impossibilità nel fornire gli ulteriori dettagli richiesti, trattandosi di valutazioni tecniche che attengono alla sfera di autonomia e indipendenza dei singoli periti e che non sono in alcun modo predeterminate o influenzate dalla Compagnia sulla base di asserite specifiche “direttive” o vincoli di “politica liquidativa”.

La Compagnia, in veste di committente dell’incarico peritale, si limita unicamente a richiedere al perito di effettuare la stima del danno alla luce di criteri che risultino “tecnicamente sostenibili”, sulla base della sua competenza ed esperienza professionale. Tali valutazioni confluiscono in perizia, ove, come visto sopra, sono riportati tutti gli elementi e le voci di costo presi in considerazione ai fini della trasparente quantificazione del danno totale.

Proprio tale dinamica è la concreta espressione e dimostrazione di un mercato libero e concorrenziale, in cui ciascun perito è chiamato ad effettuare le proprie valutazioni tecniche in maniera autonoma ed indipendente e ciascun danneggiato, una volta portato a conoscenza degli elementi che hanno concorso a determinare l’importo offerto, è posto nelle condizioni di valutare liberamente e consapevolmente se aderire all’offerta o contestarla presso tutte le sedi competenti, sulla base di una diversa valutazione tecnica rispetto a quella svolta dal perito.

 Quanto sin qui esposto vale anche ad escludere in radice qualsiasi contestazione di presunte condotte anticoncorrenziali da parte della Compagnia, per aver la stessa “utilizzato impropriamente la propria posizione dominante nel tentativo di condizionare e controllare il sottostante e collegato mercato dell’autoriparazione”, rifiutandosi di liquidare “integralmente” i danni, ossia nella misura quantificata dalle imprese di autoriparazione cessionarie del credito”».

Si scopre quindi che la compagnia ritiene di non dover fornire motivazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nella perizia elaborata dal perito suo fiduciario, che, operando in piena autonomia e indipendenza, effettua la stima sulla base di criteri che risultino tecnicamente sostenibili.

Orbene, a prescindere dalle argomentazioni relative alla autonomia e indipendenza del perito assicurativo, che non sono oggetto della presente indagine, pare di capire che l’impresa valuta il danno e formula l’offerta sulla base dell’operato del perito, che agisce seguendo criteri tecnicamente noti e condivisibili.

Di fronte a tali posizioni, discutibili o meno, il danneggiato può solo procedere ad agire in giudizio per ottenere, con tempi e costi maggiori, ciò che ritiene essere il suo giusto compenso.

Al di là del fatto che potrebbe essere controproducente anche per l’impresa, sotto vari profili, non procedere ad una più attenta comparazione della sua valutazione con quella del danneggiato, sicuramente la prima domanda che sorge è la seguente:

Il perito assicurativo è competente a determinare il costo della manodopera?

La seconda:

Come si determina il costo esatto della manodopera?

Proviamo a rispondere ad entrambe le domande, spostandoci su un piano economico contabile.

Come si determina il costo della manodopera?  

Senza pretesa di completezza ed esaustività ed uscendo un po’ dal nostro stretto ambito di competenza, possiamo dire che l’espressione costo della manodopera forse è meno precisa rispetto all’espressione più appropriata di prezzo orario di vendita della manodopera. Quest’ultimo, infatti, è esattamente il prezzo a cui l’autoriparatore vende le proprie ore di lavoro mentre il costo orario della manodopera è quanto costa ogni ora di lavoro.

Determinare il costo orario di pareggio costituisce il primo step per determinare il prezzo di manodopera. Il costo orario di pareggio è quel costo al di sotto del quale l’artigiano non può andare se non vuole generare perdite.  Nel costo orario sono ricompresi tutti i costi interessati dal calcolo che l’imprenditore sostiene nello svolgimento della sua attività; detti costi verranno poi trasferiti sul cliente al momento della vendita attraverso l’applicazione della corretta tariffa di manodopera.

È pertanto necessario far ricomprendere nella tariffa di manodopera tutti i costi che l’artigiano sostiene nell’esercizio della sua attività se non si vuole rischiare che egli non li recuperi nel prezzo finale che impone ai suoi clienti.

Quali sono i documenti attraverso i quali effettuare una corretta analisi dei costi di ogni singola impresa?

I principali sono sicuramente il bilancio di verifica e i tabulati del consulente del lavoro.

Quale professionista può correttamente determinare questa analisi?

Non il commercialista, perché ha una competenza contabile e fiscale; non il consulente del lavoro, che fornisce solo il costo del lavoro dei dipendenti, non anche il resto dei costi aziendali.

Sicuramente, la figura più adeguata è il consulente di controllo di gestione, con specifica competenza nel settore dell’autoriparazione.

Il professionista prenderà in considerazione l’intero spettro dei costi e solo dopo una opportuna suddivisione ed identificazione dei medesimi e adeguata conoscenza della realtà aziendale in tutti i suoi aspetti tecnici, operativi ed economici, metterà in atto le sue specifiche competenze e conoscenze per procedere alla determinazione del costo orario e della tariffa di manodopera.

Stessa cosa vale per il costo orario del materiale di consumo che va calcolato sulla base dei dati contabili della carrozzeria.

Da queste brevi riflessioni si ricava che ogni autoriparatore deve avere il suo costo di manodopera che viene determinato partendo dai suoi dati contabili attraverso complessi meccanismi di controllo di gestione, senza trascurare l’importante corollario che egli si muove in un regime di libera concorrenza e che quindi, tenendo conto dei suoi competitors, può anche decidere di avere prezzi sopra la media.

E’ utile per le carrozzerie ottenere una certificazione del costo orario della manodopera elaborata da un professionista competente da poter spendere all’occorrenza in caso di contestazioni di richieste risarcitorie avanzate in qualità di cessionarie del credito: in tal modo, mentre le assicurazioni si richiamano ai prezzi medi di mercato, la cessionaria potrebbe produrre la documentazione relativa alla sua azienda e ai suoi specifici costi per vedersi riconosciuto il suo intero operato.

Il perito assicurativo può determinare il costo della manodopera?

In base a quanto sopra detto, sembrerebbe di no.

Considerato che egli, ai sensi dell’art. 156 Cod. ass., deve compiere un accertamento e una stima del danno, sicuramente viene a trovarsi di fronte anche ai costi di manodopera, di cui deve tener conto. Orbene, laddove egli ritenga di dover contestare il costo esposto e/o praticato dalla carrozzeria di fiducia del danneggiato, dovrebbe però fornire una motivazione del suo percorso di stima. Il perito dovrebbe quindi avere la competenza per esaminare quei costi di cui sopra, qualora il riparatore glieli mettesse a disposizione. Solitamente, il perito segue il criterio della media dei prezzi di mercato, attingendo, laddove possibile, ai dati offerti dalle CCIAA.

Queste ultime ricevono annualmente le tariffe orarie dei costi degli artigiani così come elaborate dalle associazioni di categoria che forniscono una forbice entro la quale muoversi. I costi variano da zona a zona, ovviamente. In tal caso, le carrozzerie della zona possono applicare i loro prezzi muovendosi nella forbice suggerita dalle associazioni e conservate dalle camere di commercio.

A quelle tariffe si ispirano (dovrebbero ispirarsi) i periti assicurativi (e le compagnie) nella complessiva stima del danno risarcibile. Solo che spesso e volentieri, si taglia al ribasso, senza una valida giustificazione.

Alcuni esempi virtuosi

Tra le varie rilevazioni orarie delle imprese di riparazione, particolarmente interessanti risultano quelle depositate da Confartigianato, Cna e Casa presso la CCIAA di Torino, dove puntualmente si indica la forbice di valori entro cui i carrozzieri del territorio possono collocarsi.

Si rinvia per una lettura integrale dell’aggiornamento di marzo 2023 al seguente link https://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Costi-orari-aziendali-autoriparatori-Cciaa-2023.pdf

Bisogna dare atto che non tutte le rilevazioni depositate presso le camere di commercio indicano la forbice.

Molto interessante la rilevazione depositata da alcune associazioni di categoria presso la Camera di Commercio di Cagliari dove non si indica la forbice, ma il costo orario medio, avendo cura però di specificare che “l’incidenza varia in base alla dimensione aziendale”.

Si rinvia al link di seguito per la lettura delle rilevazioni:

clicca qui

In breve, il danneggiato, in sede di trattativa, dovrebbe essere così attrezzato da portare con sé non solo la fattura (o il preventivo), ma anche l’analisi dei costi della carrozzeria che ha rilasciato la fattura! Cosa alquanto difficile.

Diverso è il caso in cui a sedersi al tavolo delle trattative è la carrozzeria stessa, cessionaria del credito: in tal caso, la carrozzeria può portare con sé i suoi dati, la certificazione ecc. ed essere in grado di contestare puntualmente i costi indicati in perizia dal fiduciario della compagnia, dimostrando finanche di potersi discostare dalle tariffe camerali, in quanto può motivare e provare i suoi specifici costi.

Davvero faticoso, ma non impossibile.

Sicuramente, potrebbero i periti fiduciari, autonomi e indipendenti come sopra ricordato dalla stimata compagnia, attenersi più scrupolosamente alle indicazioni depositate in camera di commercio, laddove esistenti.  Le stesse compagnie potrebbero, a loro volta, evitare di effettuare ulteriori tagli, in un’ottica collaborativa finalizzata ad evitare il giudizio, spesso instaurato per cifre modiche, considerate anche le novità della recente riforma processuale che incoraggia al massimo soluzioni negoziate e stragiudiziali. Ma questo è un altro discorso meritevole di adeguato approfondimento.

Determinazione del costo orario della manodopera in sede giudiziale.

Qual è la posizione della giurisprudenza in tutto ciò?

Cosa succede quando il danneggiato (in persona o in qualità di cessionario del credito) si rivolge al giudice perché non ha ottenuto il pieno ristoro in sede stragiudiziale?

In particolare le aule giudiziarie pullulano di cause attivate per il mancato pieno riconoscimento dell’importo indicato in fattura, spesso decurtata proprio dei costi di manodopera, materiali di consumo e costi di smaltimento, quando non c’è addirittura la contestazione delle ore di lavoro.

E questo anche soltanto per cifre esigue.

La pronuncia maggiormente seguita in materia è la ben nota Cassazione civ. sent. 13 maggio 2016 n. 9942, consultabile al seguente link:

https://assiweb.net/media/blog/postattachment/431/file/445_-_La_compagnia_assicuratrice_copre_le_spese_sostenute_per_la_riparazione_dellautoveicolo_ai_prezzi_di_mercato_-_allegato.pdf

Il caso riguarda una carrozzeria cessionaria del credito che agiva per ottenere l’ulteriore importo non riconosciuto dalla compagnia in fase di trattative e pari alla differenza di calcolo nel costo della manodopera. La compagnia non liquidava l’intero costo orario riportato in fattura, basandosi su una tariffa oraria inferiore a quella praticata dall’attrice.

Nella breve motivazione, la Corte enuncia il suo principio, che qui si riporta integralmente:

«Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso in questa sede, secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai prezzi di mercato, a meno che il maggior esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio esistenza nella zona di una solo autofficina qualificata) e queste siano state provate dall’interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio  (Cass. 7 febbraio 1996 n. 970; v. pure Cass. 3 giugno 1977 n. 2268).»

Quindi, punto di partenza da non dimenticare è che nessun risarcimento del danno deve essere esorbitante rispetto alla effettiva diminuzione patrimoniale subita (insomma: non trasformiamo il sinistro in una occasione di arricchimento!).

Ribadito ciò, il riferimento per una adeguata determinazione del danno da riparare è costituito dai prezzi di mercato, salvo giustificati circostanze oggettive che il danneggiato avrà cura di dimostrare caso per caso. Pertanto, fermo l’onere probatorio a carico della parte, nella sua valutazione il giudice dovrà tener conto dei costi correnti, facendosi assistere dalla sua comune esperienza ed eventualmente dal supporto del ctu da lui nominato.

La sentenza parla di prezzi di mercato, non di prezzo medio, cosa che fa sicuramente discutere.

Come sopra visto, anche le associazioni di categoria, almeno quelle più attente, non indicano un prezzo medio, ma una forbice di valori, specificando che si deve tener conto della dimensione aziendale della singola carrozzeria.

Si ispirano alla pronuncia del 2016 due interessanti sentenze del 2017, entrambe di giudici di pace molto attenti alla corretta applicazione del principio elaborato dagli Ermellini.

Giudice di Pace di Novara sentenza del 17 gennaio 2017 n. 38: oggetto di contestazione è ancora una volta il costo della manodopera, non riconosciuto in fase stragiudiziale dalla compagnia assicurativa. Il giudice nomina un ctu. La compagnia ritiene che “i costi praticati dalla carrozzeria attrice siano eccessivi e comunque superiori rispetto a quelli praticati dalle carrozzerie della zona in cui la medesima opera”. Il Gdp si richiama ai “valori medi” rilevati dalle organizzazioni di categoria, indicando un range ricompreso tra un minimo e un massimo (euro 35,82 e 66,58 oltre iva).

In conseguenza di ciò reputa non eccessivo il costo praticato dalla carrozzeria attrice (euro 54,90), disattendendo la stima fatta dal ctu nominato, che indicava il costo della manodopera in euro 39,00.

E conclude con una osservazione degna di nota:

«Si osserva infatti come la valutazione di euro 39,00 effettuata dal ctu esuli in realtà dal quesito al medesimo assegnato, investendo valutazioni (costo orario della manodopera) attinenti ai costi della singola azienda privata».

Quindi, tornando ad un interrogativo sopra posto, potremmo dire che nemmeno il ctu è competente a indicare esattamente il costo orario della manodopera, a meno che il giudice non abbia specificato questa richiesta nel suo quesito e sempre che ritenga che egli abbia la giusta qualificazione professionale. Si deduce che probabilmente il ctu si sarebbe dovuto limitare, quanto al costo orario della manodopera, a riportare nella sua relazione le risultanze emerse in CCIAA, lasciando al giudice l’ultima parola (cosa che di fatto è avvenuta). Se non addirittura, stando a quanto scritto dal giudice, non pronunciarsi sul punto perché non oggetto di quesito.

Giudice di pace di Torino, sentenza 8 maggio 2017 n. 1817: anche in questo casosi agisce per una differenza risarcitoria legata al costo della manodopera per la cui determinazione ancora una volta il giudice nomina un ctu, di cui poi disattende le risultanze.

Difatti, il ctu non spiega perché riduce il costo aziendale.

Il ctu decurta da 45 a 42 € / h il costo orario della manodopera e reputa l’importo conforme sulla piazza, senza precisare il riferimento (CCIAA di Torino, Confartigianato, CNA Carrozzerie), né l’afferenza alla tipologia di appartenenza della Carrozzeria attorea (si rinvia a Cass. 9942/2016 e Tribunale di Torino sez. IV, sent. n. 3930/2016).

Infine, si segnala la più recente pronuncia del Tribunale di Ivrea, sentenza del 14 ottobre 2022 n. 1094, emessa all’esito di appello alla sentenza Gdp Ivrea n. 1845/2020.

Per il testo integrale della sentenza si rinvia al seguente link:

https://www.unarca.it/unarca/wp-content/uploads/file/Sentenza%20n_%201094-2022%20Trib_%20Ivrea%20in%20appello%20R_G_%201577-2020_.pdf

Oggetto di contestazione (a parte altri motivi che qui si omettono) tra l’appellante carrozzeria cessionaria del credito risarcitorio e la compagnia convenuta è ancora una volta la quantificazione del danno compiuto dalla carrozzeria, in particolare “il diverso valore economico circa il costo orario applicato”: la compagnia considera 38 €/h e il riparatore 49,90 € / h; quanto al materiale di consumo, la compagnia considera 18 € / h e il riparatore applica i valori medi depositati presso la CCIAA di Biella e comunicati al Gdp.

La conclusione a cui arriva il giudicante non è molto dissimile da quella della Cassazione sopra richiamata.

«La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del “quantum”, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 – 02).

La questione nodale è dunque quella di stabilire se i prezzi applicati dalla autocarrozzeria appellante siano qualificabili quali prezzi correnti di mercato, tenuto conto del normale gioco della libera concorrenza. A tale stregua, la motivazione del giudice di prime cure risulta ineccepibilmente fare corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata, ove ha affermato che la quantificazione operata dalla autocarrozzeria risulta pienamente in linea con le tariffe depositate presso la CCIAA di Biella (ambito territoriale in cui la autocarrozzeria si trova ad operare), da cui emerge un costo per la manodopera da 36,17 a 65,23 oltre iva, nel cui range perfettamente rientra il prezzo praticato dalla autocarrozzeria (pari ad euro 49,90).

In un sistema economico informato al principio di libera concorrenza è il singolo operatore commerciale ad attuare le proprie strategie produttive e commerciali, dovendosi confrontare solo con il libero mercato di riferimento, vale a dire quella platea indifferenziata di potenziali clienti, che opereranno le loro scelte di preferenza, anche tenuto conto dei prezzi offerti al pubblico».

© Annunziata Candida Fusco

(*) Il presente contributo riprende l’intervento tenuto dall’autrice al webinar sul costo della manodopera organizzato da Aiped (Associazione italiana periti estimatori danni – www.peritiaiped.it) in data 4 maggio 2023.

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