Cassazione sent. 8 febbraio 2023 n. 37396

Tizio, alla guida del suo veicolo, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione nel Comune di Calcinate, effettuava un sorpasso ad elevata velocità superando le doppia linea continua ed invadendo la corsia opposta. Nel fare ciò, si imbatteva in un cantiere aperto dove era ubicato un tombino ugualmente aperto, la cui presenza era segnalata solo per gli utenti provenienti dalla direzione opposta, ai quali la corsia era riservata. Nel transitare sopra il tombino, Tizio perdeva il controllo dell’autovettura e riportava danni. In sede stragiudiziale la compagnia assicurativa di Tizio, la Unipolsai, liquidava il danno ai terzi trasportati sul veicolo di Tizio nella misura di euro 183.323, 98.

La Uniposai agiva innanzi al tribunale di Bergamo in via surrogatoria per conto del proprio assicurato a fine di recuperare la somma sborsata corrisposta ai terzi trasportati. Il tribunale di Bergamo  rigettava la domanda risarcitoria, “rilevando che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta incauta dell’automobilista che, effettuando un sorpasso vietato ad alta velocità ed occupando illegittimamente l’opposta corsia non percorribile in quel senso di marcia, aveva reciso il nesso causale tra la cosa in custodia, che aveva carattere inerte, e il fatto generatore di danno”.

La sentenza del tribunale di Bergamo veniva appellata proprio dalla Unipolsai, la quale denunziava l’errata valutazione del materiale istruttorio e la violazione dell’art. 2051 cc per aver ritenuto che la manovra vietata di sorpasso integrasse gli estremi del fortuito.

La Corte d’Appello di Brescia rigettava il gravame rilevando che “per configurare la responsabilità del custode ex art. 2051 cc, sarebbe stato necessario provare la pericolosità della normale utilizzazione del bene, rimasta invero priva di adeguato riscontro, in quanto il cantiere era stato segnalato …, mentre nella corsia opposta, erroneamente invasa da Tizio, non vi era necessità della segnaletica dei lavori in quanto il rispetto del codice della strada avrebbe, ove osservato, consentito di scongiurare il sinistro”. La condotta di Tizio aveva configurato un caso fortuito che aveva reciso il rapporto causale tra la responsabilità del custode e la pericolosità del bene.

La Uniposai non si arrendeva e proponeva ricorso in Cassazione.

Ma la Corte ritiene infondato il motivo della compagnia ricorrente e sinteticamente conferma il suo orientamento in materia di responsabilità per cose in custodia, spiegando come segue:

“ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia … sicchè il danneggiato ha solo l’onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato; si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno. Nel caso di specie non poteva addossarsi al custode l’obbligo di prevedere l’altrui comportamento imprudente e contrario alle disposizioni del Codice della strada costituendo esso un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso”.

Correttamente la Corte d’Appello di Brescia aveva considerato l’automobilista l’esclusivo responsabile del fatto in quanto, dato lo stato dei luoghi, la situazione non poteva dirsi pericolosa per chi percorreva la corsia nel giusto senso di marcia, essendo stato il tombino aperto adeguatamente segnalato, mentre il tratto diventava pericoloso per chi lo percorreva contromano in violazione delle regole del CDS, in particolare in violazione del divieto di sorpasso.

Il ricorso veniva perciò rigettato e la Unipolsai condannata a pagare le spese di giudizio.

© Annunziata Candida Fusco


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