Il 28 settembre 2023 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il DDL con il quale si cercherà di realizzare l’ambizioso proposito di rafforzare le misure in materia di sicurezza stradale e riformare l’impianto del Codice della Strada (CdS) attraverso una novella che toccherà quasi tutto l’impianto normativo attualmente vigente.

Il testo (Atto Camera 1435) si intitola “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285” ed è stato presentato a firma di Matteo Salvini (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). Consta di 18 articoli, preceduti da una lunga presentazione illustrativa (pagg. 1 – 30) e da una relazione tecnica (pag. 31 -56), da una Analisi tecnico-normativa (pagg. 57-62) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (pag. 63-109).

 Il disegno vero e proprio è così strutturato

TITOLO I

DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI,

DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO

DEL CONTROLLO

CAPO I

DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI

CAPO II

DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

CAPO III

DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO

TITOLO II

MICROMOBILITÀ

CAPO I

DEI VEICOLI DESTINATI ALLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

CAPO II

DELLE REGOLE DI CIRCOLAZIONE

TITOLO III

DEI SEGNALI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DEI PASSAGGI A LIVELLO

CAPO II

SAFETY CAR, PANNELLI CON VALORE PRESCRITTIVO E OSSERVANZA RIGOROSA DELL’OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A DESTRA

TITOLO IV

DELLA SOSTA, DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE

CAPO I

DELLA DISCIPLINA E DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA

CAPO II

DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE

TITOLO V

DELEGA AL GOVERNO E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI FINALI

Il 23 ottobre 2023 è stato presentato il Dossier di accompagnamento al DDL, un documento di 157 pagine in cui è illustrata passo dopo passo la riforma e contenente una tavola sinottica degli articoli del CdS prima e dopo la modifiche. In più, il documento elenca e descrive brevemente tutte le proposte di legge abbinate alla 1435 e che saranno esaminate unitamente ad essa.

Ovviamente, bisognerà poi attendere il testo che sarà definitivamente licenziato dalle Camere.

Quanto all’iter in Parlamento, al momento il DDL risulta assegnato alla IX Commissione Trasporti in sede referente (13 ottobre 2023): il 25 ottobre è iniziato l’esame; il 7 novembre sono state effettuate le prime audizioni informali, di cui è traccia sul sito della Camera (al seguente link è possibile consultare documenti e visionare il video delle audizioni https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1435&sede=&tipo=)

L’obiettivo della riforma è intervenire su problematiche di impatto sociale quali l’elevata incidentalità dovuta a fattori disparati che vanno dall’imprudenza e superficialità nella guida alla guida sotto l’effetto di alcool e sostanze; dall’uso inappropriato di strumenti di micromobilità alla palese violazione di norme che regolamentano la segnaletica e la circolazione urbana.

«Si evidenzia, in particolare, che nell’anno 2021 si è registrato un incremento del tasso di incidentalità pari a 151.875 incidenti stradali (+28,4 per cento rispetto all’anno precedente), 2.857 vittime (+20 per cento rispetto all’anno precedente), 204.728 feriti (+28,6 per cento rispetto all’anno precedente)».

Così la Relazione illustrativa in apertura.

Al di là dell’obiettivo di rilevanza sociale, il Dossier mette invece in evidenza che la riforma di fatto va ad incidere sul CdS senza snaturane l’impianto che ancora una volta rimane quello approvato con Decreto 285/1992:

«Con l’atto Camera 1435 – recante modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) – il Governo italiano propone al Parlamento un disegno di legge relativo a diversi aspetti della disciplina della circolazione stradale, il cui corpus centrale resta compreso nel citato codice della strada.  Quest’ultimo – dunque – viene interessato da una nuova serie di modificazioni con la tecnica della novella, come già era accaduto diverse volte in precedenza».

Rinviando ad altra sede per ulteriori approfondimenti, da compiere sui singoli aspetti interessati, ci limitiamo per ora a segnalare che il DDL si muove in due direzioni: gli articoli 1 – 16 intervengono direttamente sull’impianto del CdS attraverso modifiche di specifici articoli, che vengono riscritti o integrati o rimaneggiati. In tutti questi casi, laddove il DDL dovesse essere approvato dai due rami del Parlamento senza emendamenti, le modifiche saranno immediatamente operanti dopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Al momento, quindi la riforma è solo in divenire, contrariamente a quanto si è andato riportando qua e là da mezzi di comunicazione poco chiari.

L’art. 17 contiene invece l’altra direttiva verso cui si spinge la riforma: dopo aver effettuato un intervento immediato sul CdS, il DDL propone la delega che il Parlamento dovrà conferire al Governo per modificare ulteriormente in maniera ancora più capillare il Codice stesso.

Difatti, il testo dell’art. 17 prevede espressamente quanto segue:

Art. 17. (Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio (…) (co. 1).”

Se tutto dovesse andare per il meglio, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’attuale DDL 1435 saranno approvati i decreti legislativi contenenti le ulteriori modifiche strutturali del CdS, nei limiti e secondo le direttive di cui ai commi 2, 3, 4.

Successivamente, entro un anno dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi approvati, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti per la modifica del CdS (delegificazione) nonché del Regolamento di attuazione attualmente vigente (Dpr 495/1992) nelle materie indicate dal comma 4, lettere a) – o).

Infine, a chiusura di quanto esposto, l’art. 18 comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione della proposta non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non ci resta che seguire con attenzione le vicende e le sorti dell’iter parlamentare del progetto e provare intanto ad addentrarci un po’ più in profondità nei singoli addentellati normativi.

© Annunziata Candida Fusco

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