Giace in Parlamento l’ennesima proposta di legge di riforma professionale dei periti assicurativi: l’atto n. 378 è stato depositato alla Camera dei deputati in data 17 ottobre 2022 ed assegnato alla VI Commissione Finanze in sede Referente il 16 febbraio 2023.

Il testo, a firma del deputato ZIELLO ed altri, si intitola: “Modifiche all’articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di attività dei periti assicurativi”.

Dopo una breve relazione, segue l’articolo unico che ha il pregio della essenzialità se paragonato ai numerosi testi depositati fino allo scorso 2022.

Si allega di seguito il link al pdf della proposta

https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.378.19PDL0009570.pdf

Qui di seguito, invece, il link della pagina dei lavori parlamentari

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=378&sede=&tipo=

Come si evince dal titolo, l’obiettivo è diretto e va subito al punto: evitare l’erosione della riserva di legge che nasce dal contrasto tra il primo e il secondo comma dell’art. 156 Cap (Codice delle Assicurazioni Private).

Per ovviare alle disfunzioni create dalla inesatta applicazione della norma, i promotori propongono la modifica dell’art. 156, trascurando qualsiasi altra disposizione: l’intento è chiaro, la riserva non si tocca.

A tal fine, la formulazione del nuovo testo si concentra sulle parole al fine di eliminare ambiguità:

a) al comma 1, le parole: «non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere esercitata direttamente ed esclusivamente dai soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157»;

Quanto al contestatissimo comma 2 dell’attuale art. 156, la modifica proposta recide l’attuale previsione di stima diretta dei danni da parte delle imprese assicurative e aggiunge previsioni che vanno a rafforzare quanto espresso nel nuovo testo del comma 1:

  1. ispezione in presenza del veicolo, specificando anche dove può recarsi;
  2. limiti territoriali alla competenza peritale: il perito dovrà espletare gli incarichi ricevuti (limitatamente dalle imprese di assicurazione) entro un raggio chilometrico;
  3. divieto per i periti di raccogliere informazioni testimoniali sul sinistro;
  4. con decreto del Mise (ora Mimit) saranno adottati i compensi minimi spettanti al perito per l’esercizio delle sue attività;
  5. infine: per tutte le attività diverse dall’accertamento e la stima, le imprese stipulano contratti con i periti assistiti dalle associazioni di cui alla l. 4/2013.

Senza entrare nel merito in maniera approfondita, ci permettiamo di evidenziare alcune criticità della proposta.

Sicuramente si può accogliere con favore la soppressione del comma 2 dell’attuale art 156, necessità palesata da tutte le proposte già depositate.

Stesso spirito per la previsione di cui al punto 2 (ispezione in presenza), considerate le notevoli criticità emerse dalla strumentalizzazione della videoperizia, su cui tante perplessità nutre l’Aiped come più volte denunciato. Sul tema, a breve presenteremo anche un seminario.

Non condivisibile il punto sui limiti territoriali alla competenza del perito: non è con questa previsione che si possono arginare sperequazioni nel conferimento di incarichi, considerato che si opera nel libero mercato.

Il divieto di raccogliere testimonianze sembra di pertinenza più dell’area investigativa che peritale e anch’essa rientra nella discrezionalità dell’assicuratore.

Lodevole il tentativo di ottenere un decreto sui compensi, ma l’argomento è molto delicato per essere ridotto ad una generica disposizione con qualche indicazione numerica; mancano poi gli aspetti previdenziali.

Infine, quell’ultimo punto sulle “attività diverse” che il perito può svolgere per conto della compagnia: si apre qui un mondo di criticità affrontate troppo superficialmente; soprattutto lascia pensare quel riferimento alle associazioni ex l. 4/2013 quali paladine degli interessi dei periti. Ci sono sicuramente intenzioni notevoli dietro questa disposizione, ancora una volta meritevoli di essere affrontate con una maggiore profondità.

In sostanza, lodevole il tentativo migliorativo, ma tutte le proposte andrebbero soppesate e valutate con una maggiore attenzione che sembra mancare al testo nel suo insieme.

Come fatto per le precedenti proposte chiederemo un’audizione informale al fine di proporre suggerimenti e/o modifiche migliorative.

© Luigi Mercurio

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