Negli ultimi tempi abbiamo letto alcune ricostruzioni sulla professione di Perito Assicurativo e sulla riserva di legge prevista dal Codice delle Assicurazioni, accompagnate da interpretazioni che rischiano di generare incertezza tra i professionisti.
Riteniamo necessario, quindi, riportare il confronto su un piano tecnico-giuridico.
La professione di Perito Assicurativo in ambito Rc Auto è disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 156 e ss.) ed è soggetta a iscrizione obbligatoria nel Ruolo tenuto da CONSAP per l’esercizio delle attività riservate di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
L’iscrizione al Ruolo:
- è requisito abilitante;
- non implica alcun vincolo di fiduciariato con le imprese;
- non trasforma il professionista in un soggetto subordinato alle compagnie.
Il “fiduciariato” è un rapporto contrattuale privatistico. La professione è cosa diversa.
Il punto centrale, quindi, non è ideologico ma giuridico:
La riserva riguarda solo gli incarichi conferiti dalle imprese assicuratrici oppure riguarda oggettivamente l’attività di accertamento e stima dei danni Rc Auto, a prescindere dal committente?
Se la riserva fosse limitata al solo rapporto con le imprese, si determinerebbe uno svuotamento sostanziale del Ruolo, consentendo l’esercizio della medesima attività per via indiretta.
Inoltre, anche laddove la riserva venga formalmente rispettata, occorre interrogarsi sulle modalità di distribuzione degli incarichi e sulla loro concentrazione quantitativa. La funzione professionale prevista dall’art. 156 CAP presuppone responsabilità personale, autonomia tecnica e tempi congrui di svolgimento dell’attività.
Modelli organizzativi che comprimano tali presupposti rischiano di incidere non solo sulla professione, ma sulla qualità del servizio reso al mercato e automobilisti.
È un tema serio che merita un chiarimento ufficiale.
Per questo AIPED auspica un intervento interpretativo chiaro da parte di CONSAP e IVASS, affinché:
- venga ribadito l’ambito oggettivo della riserva;
- venga chiarito il ruolo delle società peritali;
- venga tutelata la coerenza del sistema normativo.
La discussione è legittima.
La confusione normativa, invece, non giova a nessuno: né ai professionisti, né al mercato, né agli automobilisti (assicurati e/o danneggiati).
Domanda 1: Il perito assicurativo è “vincolato” alle compagnie?
No. Il perito assicurativo Rc Auto è una professione regolamentata dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 156 e seguenti). Per esercitare nelle attività riservate di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti è necessaria l’iscrizione al Ruolo tenuto da CONSAP.
L’eventuale rapporto fiduciario con le imprese assicurative è un rapporto contrattuale, non un elemento costitutivo della professione.
Domanda 2: Il perito assicurativo può effettuare la sua consulenza anche per i privati?
Certamente. La legge riserva ai periti iscritti al Ruolo l’attività di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione quando rientra nella sfera disciplinata dal Codice.
Il dibattito nasce su questo punto:
- l’attività è riservata solo quando svolta per conto delle imprese assicurative?
- oppure la riserva riguarda in generale l’attività di accertamento e stima dei danni RCAuto, a prescindere dal committente?
L’impostazione prevalente ha storicamente interpretato la riserva in senso oggettivo, legato alla materia (RCAuto), non esclusivamente al soggetto che conferisce l’incarico.
Diversamente, chiunque potrebbe stimare danni Rc Auto “per privati” senza abilitazione, svuotando di fatto il Ruolo gestito da CONSAP.
Domanda 3: Quali sono i ruoli di IVASS e CONSAP?
È necessario distinguere con precisione.
- IVASS è l’Autorità di vigilanza sul settore assicurativo e presidia il corretto funzionamento del mercato, la tutela degli assicurati e dei danneggiati e la conformità dell’operato delle imprese alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
- CONSAP gestisce il Ruolo dei Periti Assicurativi, cura le iscrizioni e garantisce che l’accesso alla professione regolamentata avvenga nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Conclusioni
In un mercato che evolve verso modelli organizzativi basati su società peritali strutturate e piattaforme digitali il punto è garantire che:
- le attività peritali oggetto di riserva di legge siano effettivamente svolte da soggetti abilitati;
- la responsabilità professionale personale prevista dalla legge non venga sostituita da modelli organizzativi privi dei requisiti abilitanti;
- venga preservata la coerenza tra assetto normativo e prassi operative.
AIPED ritiene che il confronto sia legittimo e utile in una fase di evoluzione del settore.
Tuttavia, quando sono in gioco attività soggette a riserva di legge, è fondamentale evitare interpretazioni estensive o riduttive che possano generare incertezza applicativa.
Per questo auspichiamo un chiarimento ufficiale e coordinato da parte delle Istituzioni competenti, volto a:
- ribadire l’ambito oggettivo della riserva prevista dall’art. 156 CdA;
- chiarire il corretto inquadramento delle società peritali;
- garantire uniformità interpretativa sul territorio nazionale.
Un sistema normativo chiaro tutela il mercato, le imprese, i professionisti e, soprattutto, gli automobilisti.
AIPED continuerà a sostenere un confronto tecnico, trasparente e istituzionale, nel rispetto delle competenze di ciascuno.
Si tratta di una questione di certezza del diritto, tutela del mercato e protezione della professione. Una questione seria, non ideologica!
Il Direttivo







…iniziativa ottima ma tardiva. Avevo stimolato a dibatterre – ed AGIRE – sull’argomento ben oltre un anno fa, inviando via PEC (e pubblicizzando sul mio blog e sui social) un documento DIGITALMENTE FIRMATO, e quindi valida prova legale, in cui si commetteva e certificava il dichiarato abuso.
Delle due l’una: o si è voluto sottostimare quanto messo in atto oppure lo si è capito fin troppo bene !
I notalgici della “riserva li legge” diano uno sguardo al documento e, se necessitano, mi querelino: sarò felice di difendermi perchè la mia azione è finalizzata proprio alla “certezza del diritto, tutela del mercato e protezione della professione. Una questione seria, non ideologica!”
Ad maiora !
https://drive.google.com/file/d/1O0u8m9BkpWVoN6EQN0VnbVN2xV7Ktlk3/view