Nota a Cass. ord. 27 giugno 2023 n. 18277

La società XX spa citava in giudizio, innanzi al tribunale di Mantova, la YY spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto della propria autovettura verificatosi all’interno del parcheggio P2 dell’aeroporto di … gestito dalla società convenuta.

Il tribunale di Mantova qualificava il contratto stipulato tra le parti come contratto di parcheggio non custodito e rigettava la domanda attorea.

La società XX spa proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Brescia che rigettava il gravame.

La Corte riteneva che il contratto atipico di parcheggio meccanizzato fosse riconducibile al deposito o alla locazione a seconda delle intenzioni delle parti.

Nel caso prevalga l’idea del deposito, il gestore del parcheggio assume l’obbligazione di custodire il bene e restituirlo in natura, fatta salva la clausola di esonero della responsabilità. Nel caso di locazione, le parti hanno interesse alla mera disponibilità di uno spazio per la sosta temporanea del veicolo senza custodia.

Nel caso di specie, la Corte aveva confermato la funzione locatizia del contratto senza obbligo di custodia.

La XX spa non soddisfatta ricorreva in Cassazione sulla base di motivi che riteneva fondati.

Prima di tutto la società ricorrente riteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente qualificato il contratto atipico di parcheggio meccanizzato come contratto di locazione atipico, con esclusione dell’obbligo di custodia, anziché come contratto di deposito, con ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza dominante. Infatti, secondo la migliore giurisprudenza di legittimità, elaborata proprio con riferimento al parcheggio in aeroporto, le modalità di conclusione del contratto erano tali da ingenerare nell’automobilista l’affidamento sull’obbligo di custodia del mezzo, con conseguente responsabilità del soggetto gestore del parcheggio.

Inoltre, spiega la ricorrente, il contratto atipico di parcheggio si conclude non già al momento del ritiro del biglietto e dell’ingresso ma nella fase precedente in cui l’utente si trova innanzi alla sbarra d’acceso poiché non potrebbe sottrarsi alla conclusione del contratto, invertendo la marcia, sicché la clausola di esclusione della responsabilità avrebbe natura vessatoria.

I motivi, entrambi fondati, sono accolti per le ragioni che di seguito si riportano.

“Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, per insegnamento di questa Corte, è senz’altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale (Cass. 3863/2004); tale contratto si caratterizza per la formazione dell’incontro tra l’offerta della prestazione di parcheggio e l’accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l’immissione del veicolo nell’area di parcheggio;

ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo, e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista;

è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo;

conseguentemente, deve ritenersi che nell’oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021); stante la ricostruzione del contenuto dell’offerta di parcheggio, un’eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio;

difatti, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio (Cass. n. 31979/2019). al contrario, simili segnalazioni attengono tutte ad un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso (Cass. 28232/2005) ed inidonee, pertanto, ad incidere sul contenuto di un contratto già concluso;

la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, inquadrando il parcheggio meccanizzato in un contratto atipico in cui la causa tipica del contratto era la disponibilità dello spazio, erroneamente ritenendo che le modalità di affidamento del veicolo non risultavano idonee ad ingenerare nei clienti affidamento alcuno circa l’inclusione della custodia del servizio di parcheggio a pagamento;

al contrario, il contratto si era già concluso al momento dell’immissione del veicolo nell’area adibita a parcheggio sicché sussisteva l’obbligazione di custodia del mezzo in capo al gestore;

il ricorso va, pertanto accolto;

la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione. (Omissis)”

© Annunziata Candida Fusco

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