18 gennaio 2021 – Comunicato stampa Aiped
Buongiorno,
dal 13 gennaio 2021 è stata ufficializzata l’estensione e l’ammissione della platea dei beneficiari al Fondo di garanzia.
Le garanzie in questione, quindi, possono essere estese a società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia (codici ATECO 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22) e società disciplinate dal Testo Unico Bancario identificate dal codice ATECO 66.21.00
(periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni).
Ai sensi del comma 216) dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile presentare le richieste di ammissione con durata fino a quindici anni.
Mentre ai sensi del comma 217) dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere, per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni.
Alleghiamo la CIRCOLARE N. 1/2021 – Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a).
Circolare-N.1-2021_Microcredito_e_entrata_in_vigore_nuove_misure
Di seguito il link del comunicato:
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito https://www.fondidigaranzia.it/
L’Ufficio Stampa AIPED