Ritorniamo brevemente sull’argomento del fermo tecnico già trattato nel precedente articolo Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022 – AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (peritiaiped.it), al fine di compiere qualche precisazione e fornire ulteriori dettagli.

Essendo ormai fuori discussione che il danno da fermo tecnico non è danno in re ipsa ma danno presunto, ne consegue che esso deve essere provato dal danneggiato. La prova deve riguardare il fatto stesso della inutilizzabilità del mezzo a causa delle riparazioni dovute al sinistro subito.

Ciò detto, come la giurisprudenza ha precisato, il danno da fermo tecnico può essere risarcito anche in mancanza di una prova specifica del suo effettivo ammontare: in tal caso, soccorre il criterio della liquidazione equitativa (art. 1226 cc).

Senza ripetere quanto già detto nel precedente articolo, possiamo quindi dire che anche il danno da fermo tecnico si compone di danno emergente (gli effettivi esborsi sostenuti) e lucro cessante (le perdite di occasioni remunerative). Entrambi vanno provati con opportuna documentazione: ad esempio il prezzo del noleggio del veicolo sostitutivo, ma anche le spese di trasporto di mezzi pubblici o di taxi; il costo di un hotel se a causa del fermo ci si è dovuti trattenere il luogo distante dalla propria abitazione ecc. Il lucro cessante rileva sicuramente per chi utilizza il veicolo principalmente come strumento di lavoro: un professionista, un imprenditore; ma anche in tal caso sarà necessario dimostrare l’effettiva perdita remunerativa subita dovuta al fatto di non essersi potuti spostare col proprio veicolo (es: perdita rapportata al fatturato o al compenso giornaliero).

Orbene, tutte le volte in cui non è possibile dimostrare specificamente l’ammontare dei danni conseguenti alla sosta forzata del veicolo, il giudice procede in via equitativa ossia determinando forfetariamente l’importo da corrispondere al danneggiato per tale voce di danno.

“In conformità al più recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita”.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 maggio 2017, n. 13718

“E’ possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907.

“Tale norma (i.e.: art. 1226 cc), infatti, non può costituire un commodus discessus per l’attore che non provi l’esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare”.

“L’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato”.

“La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo”.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 14/10/2015 n° 20620

Ciò detto, come procede ai calcoli in caso di liquidazione equitativa?

Si è già visto che si terrà sicuramente conto dei giorni effettivamente necessari alle riparazioni del mezzo: la giurisprudenza calcola un massimo di otto ore lavorative per ogni giorno di riparazione (non ventiquattro) da moltiplicare per il prezzo orario della manodopera, secondo tariffe correnti, tenuto conto del tipo di veicolo, della cilindrata ecc.

Talvolta si applica il criterio del riferimento al costo giornaliero del noleggio di un veicolo sostitutivo dello stesso tipo e modello, in maniera un po’ approssimativa direi, senza un effettivo vaglio delle tariffe applicate in ambito territoriale.

Quanto poi agli ulteriori importi che si possono liquidare per bollo auto e premio assicurativo non goduti, qui ci si muove su di un crinale un po’ più difficile: si tende infatti a non riconoscere nulla in caso di soste molto brevi. Diversamente, si chiede anche qui la prova che bollo e premio siano stati corrisposti.

Ugualmente risulta contestato il criterio del deprezzamento del veicolo: se è vero che la giurisprudenza riconosce che ogni veicolo subisce una svalutazione commerciale per il solo fatto che è fermo, c’è però da dire che non sempre tale parametro viene tenuto in considerazione, sebbene siano stati indicati anche criteri e formule per il calcolo del deprezzamento.

Va sottolineato come la stessa giurisprudenza abbia specificato che si può dare prova contraria dell’asserito danno da fermo tecnico.

“Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica (…..). Resta salvo il diritto della parte contro interessata di fornire la prova contraria” (Cass. Civ., sentenza n. 25558/2008).

A questo punto, sia consentita un’ultima riflessione: a proposito delle contestazioni che ancora vengono sollevate da alcune imprese assicurative tendenti a non riconoscere il danno da fermo tecnico: basterebbe seguire i parametri suggeriti dalla giurisprudenza per tenere una posizione corretta nei confronti dei danneggiati, pur vigilando contro ogni intento speculativo che questi potessero voler tenere.

Per finire, sorprende trovare in rete, sul sito dell’Ivass, un documento abbastanza sconosciuto, una proposta di indicazioni liquidative e/o condotte virtuose che gli agenti assicurativi hanno elaborato e sottoposto all’istituto di vigilanza in merito alle procedure liquidative di danni da rca: il documento è breve ma significativo e merita una attenta lettura, per la quale si rinvia al link qui sotto ove è possibile scaricare il pdf integrale.

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2018/provv-79-epc/3_SNA_Osservazioni_e_proposte.pdf

Con l’auspicio che ci apra ad una più attenta ed accurata riflessione.

© Annunziata Candida Fusco

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