Ogni giorno, molti automobilisti subiscono danni a cose, lesioni o perdite di vite umane a causa di eventi tragici sulle strade. L’impatto di tali incidenti va oltre le vittime dirette, coinvolgendo famiglie, amici e l’intera comunità.

In alcuni casi, si può restare vittima di incidenti stradali causati da veicoli non assicurati o non identificati. Ma ci sono anche casi di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati (esempio in caso di un furto del veicolo) oppure il caso di una impresa assicurativa che venga posta in liquidazione coatta amministrativa.

In questo contesto, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) svolge un ruolo fondamentale nel fornire supporto a coloro che sono stati colpiti da sinistri stradali. L’organismo interviene per garantire il risarcimento dei danni alle cose e alle persone conseguenti a questi particolari sinistri stradali citati.

L’organismo istituito a tutela dei principi di sicurezza e solidarietà sociale è gestito da CONSAP. Mentre l’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Imprese Assicurative Italiane designate dall’IVASS.

Affrontare il tema degli incidenti stradali che vede il coinvolgimento dell’organismo del FGVS è un compito complesso, articolato e certamente delicato.

In questa sede, grazie al supporto dell’avvocato Annunziata Candida Fusco, esploreremo ed esamineremo alcune pronunce intorno all’onere probatorio in caso di giudizi contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Cause contro il FGVS: tra legittimazione e onere probatorio

Gli articoli 283 e 287 del D. Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle assicurazioni private) dedicano una particolare attenzione alle azioni risarcitorie nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso Consap con precipuo scopo di garantire il giusto risarcimento a vittime di sinistri stradali  che diversamente rimarrebbero sguarnite di tutela.

Rinviando alla lettura approfondita dei due articoli alla fine di questo contributo¹, possiamo dire che sicuramente le ipotesi più ricorrenti sono costituite dalle fattispecie descritte sub lettere a, b, d, del comma 1 dell’art. 283 ossia

a) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) veicolo o natante non coperto da assicurazione;

d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

La liquidazione dei danni avviene a cura dell’impresa designata (art. 286), verso la quale va pure esercitata l’azione risarcitoria (art. 287).

Orbene, la giurisprudenza sterminata formatasi intorno a tale tipologie di sinistri mette in luce la particolarità dell’onere probatorio del danneggiato, tenuto ad ottemperare alla prescrizione di cui all’art. 2697 cc in maniera più gravosa del solito.

Esaminiamo alcune pronunce che descrivono casi alquanto significativi in merito.

Cassazione ord. 19 novembre 2021 n. 35492 si esprime a proposito di ricostruzione di sinistri stradali con riferimento ad un caso di dubbia attendibilità di cui era stato investito in primo grado il Giudice di Pace di Nola, la cui sentenza di rigetto (n. 1034/2017) veniva confermata dal Tribunale di Nola in appello (n. 1739/2019). 

“P.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nola, la società Generali Italia SPA, quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso il 23 giugno 2013, allorché una macchina, intenta ad eseguire una manovra di retromarcia, lo investiva e si allontanava repentinamente senza prestargli soccorso. Il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, con la sentenza n. 1034/2017, ritenendo che dalla istruttoria espletata fossero emersi elementi  contraddittori circa la effettiva dinamica del sinistro.

Il Tribunale di Nola, investito del gravame, con la sentenza n. 1739/2019, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello, confermando la mancanza di prova della fondatezza della domanda risarcitoria, rilevando, in particolare, che il referto ospedaliero lasciava intendere che l’evento dannoso fosse stato meno grave di quanto prospettato e soprattutto realizzato con modalità diverse (il riferimento ai mezzi propri per raggiungere il pronto soccorso non poteva essere tale da ritenere compresa l’ambulanza ed il carattere accidentale dell’evento non poteva far pensare all’investimento), che destasse perplessità il fatto che non fosse stato possibile rilevare il numero di targa dell’auto investitrice, visto che l’investimento era avvenuto in pieno centro e durante lo svolgimento della Festa del Giglio quando, essendo la città di Nola, congestionata dal traffico di auto e persone, una fuga precipitosa sarebbe risultata pressoché impossibile”.

Il danneggiato, non pago, proponeva ricorso in Cassazione, affidando le sue lagnanze a due motivi che ruotavano intorno allo stesso nucleo argomentativo: non aver il tribunale dato giusto rilevo probatorio alla rettifica compiuta in atti, alla prova testimoniale espletata e alla ctu compiuta, concentrandosi così principalmente sul solo certificato di pronto soccorso. 

La Cassazione ritiene i motivi inammissibili e si pronuncia come segue, confermando principio ormai consolidati.

“Va, per il resto, dato seguito al consolidato principio, secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. in tal senso Cass. 8/08/2019, n. 21187). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l’accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. 23/01/2014, n. 1359).

Con un costante orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, inoltre, questa Corte afferma che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. 5/06/2018, n. 14358).

Tanto premesso, si rileva che la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale del teste escusso, avendola giudicata tale perché inficiata da quanto provato attraverso il certificato del pronto soccorso, dalle incongruenze tra la ricostruzione delle modalità dell’incidente e del mezzo adoperato per raggiungere il pronto soccorso, nonché dalla inverosimiglianza di quanto riferito circa l’investimento da parte di un’auto dileguatasi repentinamente in pieno centro e durante lo svolgimento di una festa che attirava molta gente. Ed ha concluso che la dinamica del sinistro rappresentata in giudizio dal ricorrente non era conforme a quanto emerso dall’istruttoria espletata.

Risulta incontrovertibile che il ricorrente sollecita una rivalutazione dei fatti di causa inammissibile in sede di legittimità, dati i limiti morfologici e funzionali dello scrutinio rimesso a questa Suprema Corte (…)”.

In caso di sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, Cass. Civ., Sez. VI, ord. 12 luglio 2022, n. 21983 ha ribadito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno; ed ha chiarito che il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo responsabile dell’incidente ai fini della richiesta di risarcimento.

“In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”.

Corte d’Appello di Bari, Sentenza n. 138/2022 del 26 gennaio 2022, in un caso di un terzo trasportato su un motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, nega al danneggiato la possibilità di esperire azione ex art. 141 Cod. ass. nei confronti del Fgvs, mettendo in luce la vexata quaestio sul punto e partendo dai differenti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto. 

Si rinvia alla lettura integrale della lunga sentenza al link di seguito 

(1) art. 283 – Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4 bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; (1)
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. (1)
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d bis) e d ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose. (2) (4)
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter) il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno. (3)
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

art. 287 – Esercizio dell’azione di risarcimento

1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d bis) e d ter), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. (1)
2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile. (3)
3. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. (2)
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.

© Annunziata Candida Fusco

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