29 marzo 2021 – La storia normativa della professione di perito assicurativo è in realtà assai scarna.

Basta confrontare il susseguirsi dei provvedimenti relativi alle altre libere professioni per farsi un’idea ben chiara. Una normativa snella, chiara, uniforme può, per certi versi, risultare maggiormente auspicabile proprio per non dar luogo a confusioni ed errori interpretativi. Così però non è per la categoria peritale. La disciplina della nostra area professionale di appartenenza è invece ancora ricca di lacune, vuoti che prestano il fianco a sgradevoli deformazioni alle quali occorre porre pronto rimedio. Come da recente disamina l’incipit è stato segnato dalla Legge n. 166 del 1992. Un buon punto di partenza da sviluppare ulteriormente. Così è stato con il regolamento ISPVAP del n.11 del 13 gennaio 2008 che se da una parte sembrava ampliare il novero delle previsioni precedenti dall’altra tagliava l’onere delle compagnie assicurative di prevenire e rimuovere i conflitti di interesse. Dunque un primo passo indietro. Un’occasione di coerenza e di crescita persa. L’imparzialità, però, vedeva ancora un riconoscimento non trascurabile ed i periti assicurativi avevano un valido riferimento di legge per alzare gli scudi dinanzi alle pressioni assicurative. Sempre ove ne sentissero l’interesse.

Passo successivo la Legge n. 209/2005 con i soli artt. 156-160 del TITOLO X, CAPO VI seguita dal Regolamento n. 1del 23 ottobre 2015.

Sembrerebbe null’altro. Ma così non è purtroppo.

Forse in pochi ricordano quanto accadde tra il 2003 ed il 2005. Rispolveriamo un precedente utile a disegnare il quadro drammatico della nostra categoria che è bene sia conosciuto.

Nel 2004 l’allora ISVAP invia all’AGCM l’accordo, datato 2003, tra ANIA ed alcune associazioni di periti (AICIS, SNAPI, SNAPIA, UIPA, CNPI) avente ad oggetto le tariffe dei periti assicurativi.

Cosa diceva la normativa in merito? Prevedeva all’art. 14 della Legge 166/92 che le tariffe in questione fossero determinate con decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione nazionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché l’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione. Comma 1 e comma 2 prevedevano insomma un apposito decreto da emanare. Un Decreto Legislativo, il n. 373 del 13 ottobre 1998 trasferisce la quasi totalità dei poteri in materia assicurativa ad ISVAP che, però, non adotterà mai tali decreti. Di contro l’Autorità, già in data 21 dicembre 2001 e 24 maggio 2002, aveva espresso perplessità all’ISPVAP in ordine alla compatibilità dell’art. 14, commi 1 e 2, della Legge166/92 e le disposizioni in materia di concorrenza.

AGCM nel provvedimento n. 13390 di avvio dell’istruttoria così qualifica la fattispecie:

  1. L’accordo in esame si configura quale intesa realizzata dalle imprese di assicurazione aderenti all’Ania e dai periti aderenti alla maggioranza delle organizzazioni peritali, volta a determinare non solo le tariffe dei servizi rese dai periti alle imprese di assicurazione, ma anche ulteriori aspetti di rilievo dell’attività di perizia. In altri termini, si tratta di un’intesa verticale intercorrente tra soggetti che si collocano dal lato della domanda e dell’offerta dei servizi di perizia. Tale intesa, peraltro – vincolante per tutte le associazioni sottoscrittrici – presuppone l’esistenza di due intese orizzontali. Difatti, da un lato, le imprese di assicurazione attive nei rami auto, attraverso l’Ania, hanno concordato di remunerare in maniera analoga i servizi resi dai periti assicurativi, omogeneizzando un’importante voce dei costi di liquidazione delle imprese di assicurazione. Dall’altro, i periti, attraverso la maggioranza delle organizzazioni peritali, hanno concordato di ricevere i medesimi corrispettivi dalle imprese di assicurazione a fronte dei servizi ad esse resi.
  2. Inoltre, il citato accordo interviene, oltre che sulle tariffe, su molteplici questioni e prevede altresì l’istituzione di comitati misti al fine di assicurare il rispetto delle previsioni ivi contenute, tra cui rileva il monitoraggio sui sistemi di forfetizzazione. Ad esempio, l’accordo regolamenta le modalità e l’entità degli accertamenti del danno, richiamando allo scopo i tempari, i costi di manodopera ed i prezzari delle parti di ricambio. Si tratta di elementi che appaiono del tutto estranei agli scopi perseguiti dalla legge n. 166/92 e, come ampiamente emerso nel corso dell’indagine conoscitiva IC19, in grado di incidere oltre che sul mercato delle perizie, anche sulle condizioni di concorrenza nel settore dell’assicurazione auto.

Si da avvio all’istruttoria.

Il 30 novembre 2005 con il provvedimento n. 14926 si chiude l’istruttoria.

Quale l’esito?

Ania e AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale), SNAPI (Sindacato nazionale autonomo periti industriali), SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) SNAPIS (Sindacato nazionale autonomo periti infortunistica stradale), UIPA (Unione italiana periti assicurativi), CNPI (Consiglio Nazionale Periti Industriali) hanno:

– posto in essere un’intesa volta alla definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE.

– posto in essere un’ulteriore intesa restrittiva della concorrenza, attraverso una pluralità di condotte volte al mantenimento ed alla diffusione – a favore delle imprese associate – di uniformi parametri di costo per la determinazione dell’entità dei risarcimenti per danni a cose, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE.

– avrebbero dovuto astenersi in futuro dal porre in essere intese del medesimo tenore di quelle indicate sub a);

– avrebbero dovuto porre immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alla lettera b), interrompendo ogni attività di coordinamento a favore delle imprese associate relativamente alla determinazione dei parametri di costo; assuma, secondo le modalità ritenute più idonee allo scopo, e nei limiti esposti in motivazione, misure atte a porre termine all’illecito riscontrato; dia comunicazione all’Autorità delle misure a tal fine adottate, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

ed inoltre

  • una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

per Ania 200.000 euro;

per Aicis 1.000 euro;

per Snapis 1.000 euro;

per Cnpi 800 euro;

  • in ragione della gravità dell’infrazione di cui alla lettera b), ad Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 2.000.000 euro.

Alle associazioni Snapi, allo Snapia ed all’Uipa in ragione della assenza di entrate associative non furono comminate sanzioni pecuniarie.

Qui il provvedimento integrale:

https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/41256297003874BD/0/379A59138FF6FB34C12570D800370204/$File/p14926.pdf

Insomma le associazioni rappresentative di circa 5000 periti su 7000, iscritti dell’epoca, in barba alla normativa, alla libera concorrenza di mercato hanno consegnato la categoria ad Ania.

Ripercorrere oggi questi passaggi è necessario per diverse ragioni.

Come recentemente evidenziato sono ancora moltissime le domande aperte sulla nostra categoria professionale. Troppi i nervi scoperti e gli ambiti che necessitano di un intervento rapido e stringente.

Ad esempio, appunto, la disciplina della contrattualistica applicata ai periti assicurativi. I contratti predisposti dalle compagnie assicurative contengono di anno in anno previsioni sempre meno sinallagmatiche. Pericolose. Se nell’ambito della contrattualistica sottoscritta dai consumatori/assicurati vi sono fiumi di sentenze e provvedimenti sanzionatori comminati dalle Autorità competenti, in questo ambito vi è, ancora una volta, una drammatica assenza. Rarissimi i casi di periti assicurativi che osano avviare un contenzioso atto a vedere riconosciuti i propri diritti, anzi, i soprusi subiti, i diritti negati. Ancor più speciose le indicazioni fornite, di volta in volta, dalle mandanti, tramite documenti diffusi nella rete peritale che impongono letteralmente al perito il come, il quando ed il perché dello svolgimento della propria opera. Il silenzio regna sovrano in questa categoria che pare non stancarsi mai di assecondare le pretese assicurative.

Cosa è davvero cambiato dal provvedimento dell’AGCM DEL 2005? Siamo certi che i provvedimenti restrittivi non abbiano trovato delle strade alternative per farsi strada nei desiderata assicurativi?

Siamo certi che tra i circa 6700 iscritti vi sia un reale turn over? O non appare sempre più palese che vi sia il ricorso sempre a pochissime figure peritali sempre più piegate alle richieste assicurative?

Imparzialità e terzietà sono ancora nelle mani dei periti assicurativi o pochi fiduciari hanno consegnato definitivamente la categoria alla resa? Non si dimentichi che dalle valutazioni del Perito derivano gli esiti delle controversie tra il danneggiato e le stesse Imprese di Assicurazioni.

Problematiche che AIPED, punto per punto, vuol discutere per giungere in Parlamento con una proposta di Legge che riscatti la categoria peritale. Per intervenire sulla preesistente ed insufficiente normativa da implementare.

Per chi, come noi intende riscattare la categoria peritale da ambivalenze intollerabili ed uscire definitivamente dal limbo in cui vegeta da tempo per consegnarla ad un futuro professionale autorevole ed ampiamente riconoscibile, c’è l’invito a partecipare a questa importante iniziativa per la tutela dei Periti tutti.

Se vuoi aderire, dare il tuo contributo e dar più fiato alla nostra voce invia una email al seguente indirizzo: ricerca.sviluppo@peritiaiped.it

Un cordiale saluto

A.I.P.E.D.

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