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Periti assicurativi e Legge 4/2013: una riflessione sistemica alla luce delle nuove Linee Guida MIMIT 2025

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In vista del prossimo incontro con CONSAP, riteniamo opportuno condividere un contributo dell’Avv. Annunziata Candida Fusco che affronta un tema di grande attualità per la categoria: l’inquadramento giuridico del perito assicurativo rispetto alla Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate.

La questione, apparentemente tecnica, è in realtà centrale per comprendere la collocazione istituzionale della nostra professione.

L’interrogativo è noto

I periti assicurativi ex art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private possono essere ricompresi tra le professioni “non organizzate in ordini o collegi” ai sensi della Legge 4/2013?

Il contributo dell’Avv. Fusco analizza la questione con metodo rigoroso, muovendo da alcuni presupposti normativi non discutibili:

  • l’esistenza di una riserva di legge sull’attività peritale;
  • l’obbligo di iscrizione nel Ruolo dei Periti Assicurativi;
  • il superamento di una prova di idoneità;
  • la vigilanza esercitata da CONSAP;
  • la previsione di un potere disciplinare e sanzionatorio.

Questi elementi delineano una professione che, pur non essendo “ordinistica” in senso tradizionale, non può essere considerata neppure una professione totalmente libera.

La “zona grigia” delle professioni regolamentate

Il contributo mette in luce un punto sistemico rilevante: la Legge 4/2013 ha costruito una distinzione netta tra professioni ordinistiche e professioni non organizzate, trascurando l’esistenza di una terza categoria di professioni:

  • non organizzate in ordini o collegi;
  • ma disciplinate da normativa primaria;
  • con abilitazione all’esercizio;
  • con iscrizione in ruoli o registri pubblici;
  • sottoposte a vigilanza di un’autorità pubblica.

I periti assicurativi rientrano esattamente in questa area.

Particolarmente significativa è l’analisi delle nuove Linee Guida MIMIT (Circ. 1882/2025). Se nel 2022 era esplicitamente previsto che fossero escluse dalla L. 4/2013 le professioni con requisiti obbligatori e autorità pubblica vigilante, nel 2025 tale formulazione è stata riorganizzata ma non superata nella sostanza.

ma nelle linee guida c’è un esempio calzante delle guide turistiche – professione non ordinistica ma abilitata e vigilata – conferma un principio interpretativo coerente: Le professioni dotate di un proprio regime normativo, di abilitazione e di vigilanza pubblica devono considerarsi assimilate alle professioni ordinistiche ai fini dell’esclusione dall’ambito della L. 4/2013.

Le implicazioni per la categoria

La questione non è meramente formale. Essa riguarda:

  • la natura pubblicistica del Ruolo;
  • la tutela della riserva di legge;
  • il rapporto tra associazioni professionali e sistema istituzionale;
  • il rischio di sovrapposizioni o doppi regimi di vigilanza;
  • la coerenza sistemica dell’ordinamento.

L’eventuale adesione al sistema della Legge 4/2013 comporterebbe interrogativi rilevanti: si può essere contemporaneamente soggetti a una disciplina speciale di settore e ad un regime associativo privatistico pensato per professioni prive di regolamentazione specifica?

Una riflessione sulla postura associativa

Il contributo invita le associazioni peritali ad una riflessione accorta. La rappresentanza di una professione regolamentata non può prescindere dalla sua natura giuridica e dal quadro normativo che la disciplina. La ricerca di legittimazione non può avvenire in contrasto con la specificità della professione stessa.

In questa prospettiva, il tema non è “entrare o non entrare” nell’elenco MIMIT, ma comprendere quale sia la corretta collocazione sistemica del perito assicurativo nel panorama delle professioni intellettuali. Il contributo dell’Avv. Fusco rappresenta un punto di vista argomentato e merita una lettura attenta. Come sempre, il confronto tra posizioni diverse è elemento di crescita per la categoria.

Invitiamo i colleghi a leggere l’articolo integrale e a condividere osservazioni e contributi, anche in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali.

“Si ringrazia l’Avv. Annunziata Candida Fusco per il contributo e l’approfondimento offerto”.

Il Team AIPED

Di seguito il link del contributo dell’Avv. Annunziata Candida Fusco 

https://avvocatofusco.com/wp-content/uploads/2026/02/Periti-assicurativie-e-L.-4_2013.pdf

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