Lettera aperta

 Ai Periti Assicurativi

Agli Automobilisti

Buongiorno e buona Pasqua a tutti Voi.

Arriviamo a questo periodo di festività, ma non ci è permesso riposare.

Eh già. Molte sono le attenzioni che la filiera del risarcimento rivolge al perito assicurativo.

Come associazione neonata (poco più di un mese dalla costituzione) sono già molteplici le attività rivolte alla tutela ed alla difesa della categoria.

Il primo appuntamento ufficiale è stato rispondere e cooperare con l’AGCM la quale richiedeva informazioni specifiche sul ruolo del perito ed il suo collocamento nell’attuale contesto assicurativo.

Abbiamo apprezzato la proposta di legge del Senatore Anastasi che ci occupa da vicino e ne stiamo esaminando i suoi contenuti. Sottoporremo in questi giorni le considerazioni e le riflessioni in quanto riteniamo sia necessario integrare alcuni aspetti trattati.

Ci siamo presentati alla CONSAP, all’IVASS, nonché dapprima all’AGCM, ai quali abbiamo richiesto un confronto al fine di dialogare sui temi e sulle problematiche che riguardano la categoria.

E’ nostro dovere morale, infatti, valorizzare la nostra professione e denunciare le eventuali richieste o pretese di alcuni gruppi assicurativi atte ad un utilizzo distorto della figura del perito, a mo’ di zerbino!

Siamo aperti al dialogo con le altre associazioni presenti e sicuramente più navigate di noi che inviteremo al confronto ad un tavolo di discussione unitamente alle associazioni di consumatori per trattare di questi temi e pretendere di sedere al tavolo sulle riparazioni a regola d’arte, dove manca la rappresentanza dei periti.

Ora la nostra attenzione, velocemente, è costretta a rivolgersi ad un’altra circostanza non del tutto chiara.

Difatti, una nuova piaga si sta avvicinando all’orizzonte per le sorti del perito e che mette a rischio non solo la sua integrità morale e professionale, ma rischia di ledere i diritti del danneggiato nella giusta valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni materiali.

Alcune Mandanti Assicurative sono prossime, o lo hanno già fatto, a stipulare accordi e contratti con società e piattaforme che adottano strumenti innovativi nella visualizzazione di immagini e video, tra le quali, “Insoore, KtsService”. Sono le stesse mandanti, ancora, a richiedere alla propria rete peritale mandataria l’utilizzo di strumenti informatici, tra tutte la video-perizia, per la valutazione dei danni ai veicoli.

Molti di voi sapranno e già hanno sentito parlare di tale strumento. Anche noi abbiamo brevemente parlato dell’argomento. Ma ora è il momento di entrare immediatamente nel merito della problematica e del pericolo che incombe sia per la nostra attività, sia per la legittimità di utilizzo di questi strumenti al fine di garantire un equo risarcimento dell’automobilista rimasto vittima di un danno al proprio veicolo.

Stima Presuntiva o Perizia?

In questi anni i termini stima o perizia sono stati spesso accostati quando si parla di una valutazione dei danni ad un veicolo danneggiato.

Credo sia giunto il momento di fare una netta distinzione tra i due vocaboli.

La stima, quella richiesta dalle compagnie assicurative, è una valutazione presuntiva che determina un valore numerico approssimativo dell’ammontare dei danni al veicolo danneggiato e questo, essenzialmente, per le seguenti ragioni:

–           in molti casi non viene eseguito l’accertamento “de visu” al veicolo danneggiato;

–           l’utilizzo di software e tempari disposti dalla Mandante dalla quale erompe una “stima” rapida, veloce mediante la sola valutazione di fotografie o tramite la ripresa di un video del veicolo danneggiato;

–           in molti casi il veicolo viene ispezionato solo a “riparazioni da iniziare”.

Dal momento che non viene eseguito l’accertamento diretto al veicolo danneggiato o nel caso il perito mandatario ispeziona il veicolo solo a riparazioni da iniziare, senza verificarne gli eventuali danni nella fase di smontaggio, senza porsi il quesito di quale siano i metodi riparativi e le difficoltà di una riparazione ad un veicolo incidentato, dal momento in cui il perito mandatario non segue le riparazioni e verificarne le avvenute riparazioni a regola d’arte, limitandosi solo ad eseguire quelle imposizioni dettate dalla Compagnia Assicuratrice, non è possibile definire tale attività “accertamento e valutazione dei danni” ma una attività di stima presuntiva.

Sono stime presuntive tutte quelle valutazioni economiche fatte sulla scorta di acquisizione di foto o video, fatta da una ispezione iniziale a veicolo da riparare, a veicolo montato.

Nella stima può esserci questo e tutto quel mondo fatto dai nuovi metodi come le Authority, le video-perizie eseguite da ragazzi (di cui non si conosce il ruolo) che girano in bici o in scooter per “fotografare” i veicoli presso i danneggiati o le carrozzerie.

Nella stima presuntiva c’è tutto quel mondo che è a tutela NON del danneggiato, NON dell’automobilista, NON del consumatore, ma a tutela delle Imprese di Assicurazione.

Lo scopo di quest’ultime e le pretese nei confronti del perito e di altri soggetti “NON qualificati” è incrementare il proprio business.

Tutto questo non è definibile come una attività professionale, non può essere considerata come una attività di garanzia e certificazione del danno e delle riparazioni eseguite a regola d’arte.

Questa è, a nostro avviso, un’attività di procacciamento in cambio di lavoro deprofessionalizzato a favore delle Mandanti al solo fine di rimpolpare le proprie tasche con il serio rischio di avere danneggiati mal liquidati e veicoli mal riparati.

La perizia è tutt’altra cosa. La perizia è un argomento molto serio da affrontare.

Lo svolgimento di una perizia è fatta da:

–           un’attenta analisi del danno subito da un veicolo;

–           un’attività di accertamento, valutazione e quantificazione dei danni;

–           una verifica delle riparazioni al fine di accertarne la riparazione a regola d’arte;

–           una valutazione dei danni complementari o indiretti, quali il recupero del veicolo, il fermo tecnico necessario alle riparazioni;

–           un’attenta analisi del valore di mercato con riferimento a stato d’uso e interesse storico del veicolo;

–           una valutazione delle spese accessorie dell’eventuale riparazione antieconomica del veicolo (spese di eventuale rottamazione e nuova immatricolazione, f.r.a.m. ecc.).

Conclusioni

Tutto questo è la base dell’accertamento e della valutazione dei danni di un veicolo incidentato, in virtù del quale il perito è tenuto per Legge a quantificare e che nel suo complesso danno origine alla perizia.

Ricordiamo che il perito nella sua attività professionale è tenuto all’imparzialità ed all’onestà. Ma abbiamo già evidenziato e denunciato all’AGCM chiedendo di intervenire viste le continue pressioni e le sollecitazioni che il tecnico subisce dalle Mandanti nello svolgimento della sua attività professionale.

Ricordiamo, ancora, che il perito non dovrebbe accettare una incarico se non è in grado, per qualsiasi motivo, di garantire che la sua condotta sarà completamente imparziale nei confronti delle parti interessate o delle persone interessate dalla valutazione o dalla controversia in questione, anche se l’incarico è a lui affidato o pagato da una sola delle parti.

Solo una perizia eseguita con i criteri sin qui esposti potrà essere definibile come tale ed essere un valido elemento di determinazione dell’ammontare dei danni subiti da un veicolo in considerazione anche dei costi di manodopera e ulteriori voci accessorie.

Ribadiamo, quindi, che un perizia eseguita con i criteri attualmente imposti dalle Imprese Assicuratrici non può essere considerata come tale, perché come già rivelato tende alla riduzione ingiusta dei costi di un sinistro, anche attraverso il distorto ausilio dei periti che ricevono pressioni psicologiche nonché minacce di esclusione dalla propria rete peritale.

La distorta visione della figura del perito ed il suo continuo utilizzo ad uso e consumo delle mandanti assicurative ha di fatto snaturato e deprofessionalizzato il suo ruolo nella filiera assicurativa.

L’AIPED non resterà ferma a guardare e non potrà accettare tali pratiche commerciali che definirebbero perizia una stima presuntiva effettuata con mezzi informatici alternativi, senza il minimo contradditorio delle parti e che non prevedano l’accertamento diretto del perito, figura riconosciuta ed abilitata all’espletamento di tale funzione.

Continueremo a segnalare e denunciare alle Autorità competenti come abbiamo immediatamente fatto, le situazioni nelle quali si possano intravedere azioni e attività che non rientrano nel normale e lecito svolgimento della perizia. Segnaleremo e denunceremo coloro che non eserciteranno l’esercizio della propria attività peritale secondo le regole e le norme attualmente in vigore.

Agiremo politicamente, infine, affinché l’art. 156 II comma D.Lgs. 209/2005 Codice delle assicurazioni Private sia abolito in quanto alterato e adoperato a proprio piacimento dalle Imprese Assicurative.

Invitiamo tutti a segnalarci a segreteria.aiped@gmail.com, avente come oggetto “segnalazione”, le situazioni di valutazione che non rientrano nelle attività di accertamento e stima analitica dei danni ed in non ottemperanza dell’art. 156 comma III D.lgs. 209/2005 C.d.A..

Rinnoviamo gli auguri di Buona Pasqua.

Roma 20/04/2019

A.I.P.E.D.