10 settembre 2020 – Decreto Liquidità: esclusi i Periti

Buongiorno e ben ritrovati. Tutti sanno cosa siano i Prestiti con Fondo di garanzia. Il Decreto Liquidità, convertito in Legge il 5 giugno 2020, ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da Covid. Se hai problemi per il coronavirus, chiedi un prestito in una banca, con lo Stato che fa da garante.

Ovviamente, con alcuni paletti: valutazione del merito creditizio, richiesta di denaro con un tetto.

Per chi svolge l’attività di perito e liquidatore indipendente delle assicurazioni, ci sono i Prestiti con Fondo di garanzia?

La risposta sembrerebbe NO! Non sono previsti i Prestiti con Fondo di Garanzia per Attività finanziarie e assicurative. Tra i codici Ateco ammessi, non ci sono quelli contrassegnati con la lettera K: Attività finanziarie e assicurative. Quindi, dai prestiti con Fondo di garanzia restano esclusi: Assicurazioni, Riassicurazioni e Fondi pensione (invece erano incluse le Assicurazioni sociali obbligatorie), Attività ausiliarie dei servizi finanziati e delle attività assicurative, Attività di servizi finanziari.

Era però previsto un aggiornamento all’ordine del giorno con esplicita richiesta di ampliamento dei soggetti ammessi. Ecco l’impegno del Governo Conte: valutare l’opportunità di estendere l’operatività del Fondo di garanzia ai soggetti che esercitano l’attività di perito e liquidatore indipendente delle assicurazioni  e altre categorie.

Il passo successivo. Sembrava che tale richiesta fosse rientrata nella discussione per il relativo allargamento delle attività ammesse. A dimostrazione dell’attenzione nei confronti degli operatori che anche durante il lockdown hanno continuato a svolgere la loro attività per continuare a offrire ai propri clienti un servizio di carattere sociale.

Ultima puntata. Eccoci arrivati al decreto di Agosto. Zero totale. Nessun aggiornamento in merito all’ampliamento dei codici attività ammessi per l’accesso al Fondo di Garanzia. Ieri come oggi e come domani, non ha diritto a questo Fondo chi svolge l’attività di perito e liquidatore indipendente delle assicurazioni. È un’esclusione che non capiamo, non condividiamo. Non c’è nessuna ragione economica, professionale, etica, che debba tenere quei soggetti fuori dai giochi. La ragione dell’esclusione ma oseremo dire dell’errore, nasce chiaramente dalla “denominazione Ateco” della professione di Perito Assicurativo.

Aiped nella sua funzione sociale provvederà ad intervenire presso le Istituzioni per provare a sanare questo errore sostanziale del Governo che ha equiparato erroneamente l’attività di Perito estimatore danni a quella dei liquidatori dipendenti delle Imprese di Assicurazione.

Ci auspichiamo di ottenere chiare risposte a tali decisioni.

L’Ufficio Stampa AIPED

AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni
Tel: 06.92948658 – Pec: associazione.aiped@pec.it

2 Commenti

  1. Buon giorno, ho avuto modo di scambiare qualche messaggio con il ministro Soave Alemanno(5Stelle) che a suo dire aveva studiato la Legge, dopo aver ammesso di aver commesso l’errore iniziale(esclusione del nostro codice Ateco) ha promesso di recuperare. Nell’emendamento siamo rimasti nuovamente esclusi con le nuove scuse da parte sua. Gli impegni del governo sono andati come sempre altrove. Se necessario posso pubblicare gli scambi di mail con Alemanno.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui