Affrontare in poche battute il tema dell’intelligenza artificiale è difficile e scivoloso perché si rischia di essere incompleti e superficiali e di fare la figura degli incompetenti.

Sicuramente possiamo tentare di dare qualche indicazione che risulti utile ai lettori, ai consumatori, all’uomo della strada che voglia orientarsi un po’ in più rispetto alla media. Ma possiamo anche sperare di indicare delle coordinate per professionisti e/o operatori del settore che saranno poi spinti a cercare, a indagare, a studiare e approfondire ulteriormente il tema.

Operatori del settore … quale settore?

Il titolo scelto suggerisce che, tra le tante applicazioni dell’IA (Intelligenza Artificiale) cercheremo qui di delimitare il campo, facendo un focus sul settore della circolazione stradale e su ciò che ruota intorno ad essa, quindi anche il mondo della rca.

Semplificando al massimo, come è doveroso per chi non si intende molto di tematiche tecniche, possiamo affermare che sicuramente ormai è fuori dubbio che sistemi di intelligenza artificiale vengono utilizzati dalle forze dell’ordine per migliorare i livelli di sicurezza stradale, attraverso l’uso di tutte quelle tecnologie di computer vision che consentono di prevedere quali possano essere i luoghi maggiormente esposti ad alto rischio di incidenti.

Così come svariate sono le applicazioni che permettono di guardare i comportamenti dei conducenti nell’abitacolo del loro veicolo, individuando azioni poco virtuose, tipo chattare durante la guida. O ancora, sistemi di automonitoraggio dei conducenti in procinto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici, al fine di verificare i livelli alcolemici e decidere se intraprendere o meno il viaggio.

Se dalla prevenzione e dalla sicurezza stradale ci si sposta al momento della valutazione delle conseguenze di un sinistro stradale, si noterà che le tecnologie di computer vision trovano larga applicazione sia nella fase di ricostruzione ex post di una dinamica di un sinistro stradale sia nella fase di quantificazione del danno materiale che deriva da esso. Per cui, a parte l’impiego di software super sofisticati per la ricostruzione-simulazione in 3D di tutte le fasi dell’incidente, è ormai di pubblico dominio il ricorso ad app, a chat, a link e simili che consentono, in tempo reale, di stimare un danno derivante da un sinistro, senza intervento umano di un perito assicurativo e senza contatto con un operatore nemmeno nella fase di liquidazione dell’importo riconosciuto.

Attraverso archivi informatici di migliaia di dati, quali tipologie di danni, pezzi da sostituire, marche e modelli ecc, si elabora artificialmente una perizia o un preventivo senza impiego di risorse umane, senza contatto umano, senza dispiego di energie e rendendo felici e soddisfatti tutti quanti (compagnie assicurative e danneggiati), nell’ottica che “fast is better”.

Gli aspetti manipolativi e distorsivi di queste pratiche, al di là degli apparenti benefici, si vedono a occhio nudo, si vedono nel lungo periodo, si vedono nei sinistri importanti come in quelli di lieve entità. Il rischio di uno svilente compromesso che mortifica il diritto al conseguimento di un giusto ristoro è però forse poco evidente ad un occhio inesperto, quale quello del consumatore medio.

Non può non avere impatto anche sul settore in oggetto l’ultima novità normativa che arriva dall’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale.

E’ del 28 settembre 2022 la duplice proposta legislativa formulata dalla Commissione europea per dare una spinta propulsiva alla materia dell’innovazione digitale:

  1. una proposta di revisione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, adattamento alla transizione verde e digitale e alle catene globali del valore;
  2. una proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale.

La prima proposta intende rivedere le norme vigenti in materia di responsabilità oggettiva da prodotti difettosi (nei quali vanno inclusi i prodotti di natura digitale).

Essa persegue, tra gli altri obiettivi, quello di «Modernizzare le norme in materia di responsabilità per i prodotti nell’era digitale: consentendo risarcimenti per i danni causati da prodotti come robot, droni o sistemi di domotica, diventati non sicuri in seguito ad aggiornamenti del software, dei servizi di IA o dei servizi digitali necessari al funzionamento dei prodotti stessi, nonché quando i fabbricanti non rimediano alle vulnerabilità esistenti in termini di cibersicurezza».

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5807)

La seconda, prettamente tagliata sulla responsabilità derivante dall’impiego di IA, ha obiettivi più precisi, destinati ad avere un grosso impatto nella gestione di dei danni conseguenti a colpa o negligenza di tutti quei soggetti che si avvalgono di tecnologie digitali:

«Scopo della direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale è stabilire norme uniformi per l’accesso alle informazioni e l’alleggerimento dell’onere della prova in relazione ai danni causati dai sistemi di IA, garantendo una protezione più ampia per le vittime (siano esse persone fisiche o imprese) e promuovendo il settore dell’IA grazie a un aumento delle garanzie. Essa armonizzerà alcune norme per le azioni che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, nei casi in cui il danno sia causato da un comportamento scorretto. Si tratta ad esempio delle violazioni della vita privata o dei danni causati da problemi di sicurezza.

Le nuove norme agevoleranno ad esempio l’ottenimento di un risarcimento da parte delle persone vittime di discriminazione nel corso di un processo di assunzione che comporta l’uso di tecnologie basate sull’IA.

La direttiva semplifica il processo giuridico per le vittime, quando devono dimostrare che un danno è imputabile a una persona, con l’introduzione di due elementi principali: in primo luogo, se è stata accertata la colpa ed è ragionevolmente plausibile un nesso causale con il funzionamento dell’IA, la cosiddetta presunzione di causalità risponderà alle difficoltà incontrate dalle vittime quando devono spiegare nel dettaglio in che modo il danno sia stato causato da una specifica colpa od omissione, cosa che può risultare particolarmente difficile quando si tratta di complessi sistemi di IA.

In secondo luogo le vittime disporranno di maggiori strumenti di ricorso, grazie all’introduzione di un diritto di accesso alle prove da aziende e fornitori, nei casi in cui sia coinvolta l’IA ad alto rischio. Le nuove norme rappresentano un punto di equilibrio tra la protezione dei consumatori e la promozione dell’innovazione, eliminando ulteriori ostacoli per l’accesso al risarcimento da parte delle vittime, e stabilendo nel contempo garanzie per il settore dell’IA con l’introduzione, ad esempio, del diritto di contestare un’azione di responsabilità sulla base di una presunzione di causalità».

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5807)

Bisogna però fare attenzione a non trascurare che le nuove norme sulla responsabilità da IA andranno coordinate con quelle previste in materia di responsabilità per illecito trattamento dei dati personali, contenute nel GDPR del 2016 (Regolamento Ue 2016/679).

Concludiamo dicendo che, se è tanta l’attesa per la effettiva approvazione delle due direttive sopra riportate, vi è però da dire che le due iniziative si inseriscono nel solco di altre due precedenti azioni virtuose finalizzate a rafforzare l’intervento europeo sul fronte della sicurezza connessa all’era digitale:

la prima è anch’essa una proposta legislativa ancora in corso di approvazione, ossia la proposta di Regolamento europeo dell’aprile 2021 di armonizzazione delle norme  sull’IA

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206), il quale si incentra marcatamente sui due principi del “rischio” e della “fiducia”;

la seconda è il ben noto “Libro bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”, documento di natura non legislativa adottato dalla Commissione europea (19.02.2020) con il quale si pongono le basi per la tutela dei diritti dei consumatori e la promozione dell’innovazione nel campo dell’IA, primo documento in assoluto a livello mondiale ad occuparsi della materia

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf)

Non ci resta che aspettare fiduciosi che qualcosa si smuova verso la concretizzazione di risultati tangibili: pare che le menti di tutti i Paesi membri stiano studiando per emendare, migliorare, limare al meglio le differenti norme al momento sul tappeto.

© Annunziata Candida Fusco

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