Breve nota a commento di Corte di Cassazione penale, sez. IV, 21 febbraio 2022 n. 5861.

La sentenza che qui brevemente si annota ci offre l’occasione per parlare di un argomento ancora troppo spesso sottovalutato in termini di sicurezza stradale e guida sicura ossia le gare di velocità su strada che causano sinistri mortali o con lesioni gravissime.
Prima di avvicinarci al caso affrontato dalla Corte, incentrato sull’art. 9 ter del Codice della Strada, ricordiamo il tessuto normativo di riferimento.
In base al Codice della Strada, non tutte le gare di velocità sono vietate, per questo che la lettura del solo art. 9 ter non è sufficiente.

L’art. 9 del Cds (competizioni sportive su strada) dispone espressamente il divieto di competizioni sportive con veicoli o animali, salvo autorizzazione:

“Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale” (comma1).

La disposizione continua con la descrizione delle modalità di concessione dell’autorizzazione e dei limiti da rispettare affinché sia garantita la sicurezza per l’intero contesto in cui la manifestazione si svolge.
Ciò vuol dire che gare di velocità su strada pubblica sono consentite se espressamente autorizzate e con le opportune cautele: si pensi alle tappe del Gran Premio di Formula Uno che si tengono su circuiti cittadini a Montecarlo, Singapore, Baku, per citare alcuni esempi anche se fuori dall’Italia.

L’art. 9 bis, a sua volta, vieta e sanziona le competizioni di velocità non autorizzate, ossia le cd. competizioni clandestine, gare svolte su strada senza l’osservanza dei termini di cui al precedente articolo, sulla base di un accordo tra i partecipanti. Sono gare pericolosissime, di cui spesso si dà triste mostra nei film: mi viene in mente la scellerata gara (in realtà una chicken run, che consiste nel lanciarsi dalle auto a grande velocità prima che le stesse precipitino in un dirupo) nel film con James Dean Gioventù bruciata.

Articolo 9 bis, comma 1:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata”.

Infine, c’è l’articolo 9 ter (divieto di gareggiare in velocità con veicolo a motore), che sanziona una ulteriore ipotesi, diversa da quelle precedentemente descritte, ossia le gare di velocità spontanee, quelle che si verificano per pura sfida ad un semaforo, su un tratto di autostrada, senza nessuna organizzazione o concertazione, ma per il solo gusto improvvisato e improvvido dei conducenti.

“1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo”.

Il caso affrontato dalla Cassazione penale 5861/2022 riguarda una gara che si è svolta tra due persone, entrambe imputate e condannate, in quanto, in conseguenza della loro sciagurata sfida su strada, tra sorpassi in tunnel e velocità elevatissime, hanno causato la morte di un malcapitato e le lesioni gravissime di due passeggeri a bordo dei loro veicoli.
Non intendiamo scendere nei dettagli di una sentenza lunghissima, ma almeno soffermarci sulla dinamica e sui principi chiave elaborati, non per la prima volta, dalla Cassazione a proposito di gare di velocità e sinistri stradali.
Il ricorso, presentato dagli imputati condannati in assise, viene confermato e la Corte approfitta per ribadire alcuni concetti chiave.
Riportiamo di seguito il caso, davvero raccapricciante, per chi avesse la curiosità di toccare con mano quanto si possa osare dopo un pò di musica in discoteca e qualche bicchiere di troppo.

“La Corte distrettuale ha ricostruito la vicenda che occupa nei seguenti termini (consonanti a quelli ritenuti dal primo giudice).
Intorno alle 03:30 del mattino il P. ed il V. lasciavano la discoteca (omissis) per dirigersi l’uno alla propria abitazione e l’altro al luogo di lavoro, sècondo quanto affermato dagli stessi imputati con dichiarazione che la Corte ha voluto fare propria in funzione di conferma della complessiva ricostruzione pur sulla premessa prospettata dagli imputati.
I due avevano lasciato l’amico F.L. nella discoteca con l’intesa che questi, che vi era giunto con l’auto del V., avrebbe cercato un passaggio da altri. Il P. era salito sulla propria autovettura con A.B., mentre il V. si era posto alla guida della sua autovettura, rimanendo da solo. Il percorso e le condotte di guida tenute dai due risultano monitorate da videocamere ma solo per alcuni tratti del percorso fatto. Una prima ripresa coglie il loro ingresso nel tunnel (omissis) alle 03:37.13 e poi la manovra di sorpasso fatto dal P., che lo aveva presegnalato con gli abbaglianti; le due vetture fuoriescono dal tunnel alle 03:37.32, percorrendo quindi 300 mt. in circa 19 centesimi di secondo. Dopo essere usciti dal tunnel, i due veicoli non vengono più ripresi sino a quando altra telecamera li avvista all’intersezione via (omissis)/via (omissis); si è alle 03:38.11. Ma sulla scorta della testimonianza del B. i giudici hanno accertato che era stato eseguito un altro sorpasso, questa volta nella via costeggiante la stazione dopo il semaforo, da parte del V. Nella citata intersezione la prima auto ad entrare nel raggio della telecamera è la Passat condotta dal V., che inizia una manovra di inversione ad U con un ampio raggio di curva e a velocità non troppo elevata.
Qualche secondo dopo nel filmato compare la BMW che effettua la medesima inversione ad U ma con un arco di curvatura molto più stretto e portandosi addirittura sulla carreggiata destinata al senso di marcia contrario, inoltre tagliando la strada al V. per superarlo. L’inversione ad U era funzionale al ritorno presso la discoteca (omissis). Secondo il racconto degli imputati, ciò era stato determinato dalla volontà di sincerarsi che il L. avesse trovato il passaggio per rientrare a casa perché nel corso di una conversazione telefonica piuttosto disturbata la questione non era risultata chiara.
Ripartendo dalla discoteca (omissis) i due nuovamente percorrevano la medesima strada mantenendo una forte velocità. Alle 03:42.40 le telecamere del tunnel (omissis) ne osservano l’ingresso e poi l’uscita appena 9 centesimi di secondo dopo. La BMW precedeva la Passat di pochi metri circolando dapprima sostanzialmente al centro delle due corsie, tallonata dal V. Poi la BMW si spostava lievemente verso destra mentre la Passat rimaneva in mezzo alla semicarreggiata a pochi metri di distanza. Nel giro di qualche secondo la BMW si riportava nuovamente a cavaliere delle due corsie e la Passat restava ancora indietro. All’uscita del tunnel, quando la strada diventava a quattro corsie, la BMW si portava a sinistra imboccando la terza corsia da destra; questo punto la Passat arrivava praticamente alla sua altezza procedendo sulla seconda corsia da destra. La velocità di entrambe le autovetture era all’incirca di 98 km/h. Un quarto sorpasso, è ancora B. la fonte, avvenne proprio all’uscita del tunnel durante la svolta per immettersi in via (omissis). Quelal velocità era mantenuta anche nell’approssimarsi all’area di incrocio dove dovevano svoltare a sinistra per immettersi in via (omissis). Nell’impostare tale manovra la Passat, che in precedenza si era affiancata alla BMW, restava qualche metro indietro e iniziava la svolta con un raggio di curva più stretto. Pochi metri più avanti il P. andava ad impattare con la Fiat Panda del R.”.

In punto di diritto la Corte contesta le affermazioni dei ricorrenti che insistono nel ritenere che non vi sia stato premeditato accordo nell’organizzare la competizione e che non vi sia nesso di causalità tra le condotte e la morte /lesioni derivate dal sinistro, dovendosi configurare al massimo violazione dell’art. 141 Cds (velocità).

“Secondo le difese i fatti che dimostrerebbero l’assenza di una gara sono rappresentati dalla dinamica del primo sorpasso, che appare ordinaria, e dal ritorno alla discoteca, che deporrebbe a favore della tesi che non c’era gara in corso.
Si tratta di affermazioni meramente assertive, che non valgono a dimostrare la ricorrenza di vizi del ragionamento e che non considerano il complessivo tessuto argomentativo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è configurabile una gara di velocità, vietata dall’art. 9 ter C.d.S., quando due o più conducenti di veicoli, anche senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l’uno con l’altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida (sez. IV, n. 52876 del 30 novembre 2016 – dep. 14 dicembre 2016, Gugliandolo, Rv. 26879401).
Nel caso che occupa i giudici hanno posto in evidenza, quale fondamento del loro convincimento della avvenuta gara, il fatto che vennero eseguiti cinque sorpassi, secondo il computo della Corte distrettuale, svolti in un brevissimo arco di tempo, a velocità sostenuta, con un ripetuto sostituirsi dei veicoli nelle posizioni di marcia, lungo un percorso di circa due chilometri. I giudici hanno puntualmente analizzato il comportamento dei conducenti; quello che seguiva – lo ha scritto già il Tribunale – quando trovava strada libera ne approfittava per superare l’altro mediante manovre spericolate. Proprio le modalità della marcia, in uno alla rapidità delle manovre e dell’intero svolgimento sono stati indicati come fattori che permettono di escludere si sia trattato di semplici, ancorché plurimi, sorpassi o di mere trasgressioni dei limiti di velocità”.

La Corte rigetta i ricorsi e conferma la condanna alla pena di reclusione di tre anni per ciascun imputato già inflitta dalla Corte d’Assise di Milano e confermata in appello.

© Annunziata Candida Fusco

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