In principio fu la Legge n. 166 del 1992. Il ruolo dei periti assicurativi venne istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Gli Art. 11 “Sanzioni disciplinari” ed art. 12 “Procedimento disciplinare”, nonché art. 13 “Sanzioni amministrative” disciplinavano le eventuali condotte sanzionabili. Una base da cui partire per una completa evoluzione professionale.

Poi fu la volta dell’ISVAP. Tra gli altri, il regolamento n. 11 del 13 gennaio 2008 (abrogato), ampliando le previsioni precedenti, disciplinava al Titolo III – Regole di comportamento ed obblighi informativi Art. 16 (Regole di comportamento dei periti) Art. 17 (Limiti al conferimento di incarichi peritali) Art. 18 (Obblighi informativi) Art. 19 (Verifiche periodiche). Una disciplina ancor più stringente. Una evoluzione che mirava a definire ambiti deontologici, conseguenti provvedimenti sanzionatori nonché un obbligo di formazione e la conseguente verifica. L’art. 3, “Ambito di applicazione” prevedeva, ad esempio, al comma 4. “Nell’attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso”.

Interessante anche la lettura di quanto previsto all’art. 16: “Nell’esecuzione dell’incarico i periti si comportano con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando la propria condotta ai principi di imparzialità. In particolare, si astengono dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi. 2. I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale.”

Il principio di imparzialità assurge a presupposto indefettibile di una idonea opera di valutazione. Tali principi verranno ribaditi nell’art. 5 del successivo regolamento n.1/2015.

A sparire definitivamente sarà invece l’art. 17 (Limiti al conferimento di incarichi peritali) 1. Le imprese di assicurazione adottano e formalizzano misure atte a prevenire e a rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti nel conferimento di incarichi peritali.

Si è ritenuto dunque di sottrarre questa incombenza alle compagnie assicurative.

Arriva poi la Legge n. 209/2005, TITOLO X, CAPO VI, artt. 156-160. Una sequenza normativa piuttosto limitata alla quale farà seguito, come anticipato, il Regolamento n. 1del 23 ottobre 2015. Qui all’Art. 5 (Regole di comportamento dei periti) e all’Art. 19 (Sanzioni disciplinari) rintracciamo quel che resta.

STOP. Nessun altro intervento, pur auspicabile. Un excursus in discesa come la parola di questa professione. Un ambito nel quale si rintracciano, invece, ancora numerose lacune, veri e propri vuoti normativi che hanno consentito le storture del mondo peritale che tutti conosciamo.

Quali sono le strade professionali percorribili da un perito assicurativo? Consulente di parte (ctp), Consulente tecnico d’ufficio (ctu) fiduciario di compagnie assicurative?

Quali sono le strade da percorrere per accedere a queste categorie? Una volta iscritti nell’elenco dei CTU della circoscrizione territoriale del Tribunale presso cui si opera ogni quanto tempo si può sperare in un incarico? Una volta convocati per un incarico quali sono i motivi di incompatibilità? Quali sono i quesiti ai quali si può validamente rispondere?

Le stesse domande sono parimenti sovrapponibili alle altre due categorie. Anzi se ne possono aggiungere anche altre. Come quale rapporto contrattuale intercorre tra ctp e cliente privato? O tra compagnia assicurativa e fiduciario? Quali i vincoli? Quali le incompatibilità?

L’ordinamento giuridico riconosce, promuove e tutela realmente l’indipendenza e la terzietà? Che valore ha la consulenza nel nostro sistema giuridico? Qual è il reale accesso alle professioni peritali? A fronte di circa 6.700 periti iscritti su scala nazionale quanti accedono allo svolgimento effettivo della professione? Quali sono i reali criteri di reclutamento dei fiduciari da parte delle compagnie assicurative? C’è un vero e proprio mercato libero caratterizzato da una libera concorrenza?

Numeri, leggi, domande, vuoti normativi. Sono solo alcune delle tematiche che AIPED affronta quotidianamente. Richieste di colleghi che ci interrogano frequentemente o di privati che incappano in problematiche che chiedono soluzioni. Condotte peritali censurabili, associazioni di categorie prive di reale tutela settoriale. Consumatori penalizzati da condotte peritali dubbie che restano prive di procedure sanzionatorie. Organo di vigilanza interpellati senza seguito alcuno. Una normativa tutta da implementare, da correggere. Coperta dalla polvere dell’inerzia di chi si è nascosto nella soffitta di compagnie assicurative che usano contratti come legacci.

AIPED, a due anni dalla sua nascita, lavora per dare risposta a queste domande. Fa tesoro di questo tempo sospeso a causa della pandemia, per concentrarsi su tutto quanto ancora c’è da fare. Su una ricostruzione che parte dalla proposizione di interventi legislativi indispensabili ed improrogabili e prosegue con attenzione a tutte le problematiche quotidianamente riscontrate. Celebrare questa ricorrenza per noi, oggi più che mai, significa guardare ai traguardi ancora da raggiungere nella consapevolezza che il lavoro svolto sino ad ora è una base solida sulla quale proseguire. Riscattare la categoria peritale da ambivalenze intollerabili, strappare il velo di inaffidabilità ed uscire definitivamente dal limbo in cui vegeta da tempo per consegnarla ad un futuro professionale autorevole ed ampiamente riconoscibile.

A.I.P.E.D

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