Roma, 19 marzo 2023 – La denuncia di Aiped (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni).

 “L’attività peritale, nel rapporto con le mandanti assicurative, incorre in alcune gravi criticità sul fronte delle perizie volte a consentire una quantificazione economica del danno subito dalle auto in caso di sinistri. – spiega Luigi Mercurio presidente dall’ Aiped – Il Codice delle assicurazioni private definisce la professione del perito in ambito assicurativo come attività rivolta ‘all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti’. L’attività del perito assicurativo è quindi determinare e stimare il danno sotto il profilo tecnico, individuando le sostituzioni e/o le riparazioni necessarie, valutando altresì l’eventuale anti-economicità di tali riparazioni. Esula invece del tutto dall’attività del perito assicurativo l’individuazione o la stima del costo orario aziendale delle imprese di autocarrozzeria, che costituisce elemento distinto dalla stima del danno”.

Di seguito il comunicato di AIPED:

Attività peritale e valutazione dei costi orari delle aziende di autocarrozzeria

Il direttivo AIPED, a seguito di plurime segnalazioni ricevute, ritiene opportuno intervenire a tutela degli associati ribadendo i principi generali che regolano l’attività peritale che è disciplinata dall’art. 156 del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private. Tale norma definisce la professione del perito in ambito assicurativo come attività complessa rivolta “all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.

Per quello che concerne la stima dei danni ai veicoli l’attività del perito assicurativo è rivolta in concreto a determinare e stimare il danno sotto il profilo tecnico, vale a dire stimare tra le altre cose i tempi necessari per la riparazione del veicolo, individuando le sostituzioni e/o le riparazioni necessarie, valutando altresì l’eventuale antieconomicità di tali riparazioni.

Esula invece dall’attività del perito assicurativo l’individuazione e/o la stima del costo orario aziendale delle imprese di autocarrozzeria che costituisce elemento distinto dalla stima del danno. Ciascun autoriparatore, in virtù della libertà imprenditoriale, adotta la propria tariffa per la manodopera nell’ambito del mercato di riferimento.

Nello specifico non si ritiene possa costituire attività inerente alla stima del danno, l’espressione di giudizi sul costo orario applicato dall’impresa di carrozzeria e/o del costo dei materiali di consumo. La determinazione dei costi è infatti basata sull’analisi delle attività e presenta caratteristiche specifiche e distinte e diverse tra le imprese sul mercato.

Anche la eventuale richiesta di individuare costi orari omogenei e predefiniti per categorie o fasce di carrozzerie asseritamente assimilabili costituisce esclusivamente prassi residuale da cessati accordi su base convenzionale dal momento che non è compito del perito assicurativo esprimere valutazioni sulle aziende artigiane o sulle imprese artigiane.

Poiché è noto che l’attività peritale, nel rapporto con le mandanti assicurative, incorre in criticità proprio sul punto “costo orario”, voce che necessariamente deve essere indicata nelle perizie per consentire una quantificazione economica del danno, si ritiene opportuno ribadire a tutela della categoria che tali richieste non possano e non debbano trovare accoglimento dal momento che, ove esaudite, possono essere fonte di responsabilità diretta del perito.

Per tali ragioni, essendo noto che l’attività del perito secondo la legge deve svolgersi con “diligenza, correttezza e trasparenza” requisiti che inducono a ritenere che la figura del perito debba tendere ad operare con caratteristiche di terzietà, si conferma che valutazioni e giudizi relativi a costi orari e dei materiali di consumo non costituiscono oggetto diretto dell’attività professionale del perito assicurativo.

L’Ufficio Stampa AIPED

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